Cosa dice la Cassazione
Commenti: 0
Cosa dice la sentenza n. 15932 della Corte di cassazione
Cosa dice la sentenza n. 15932 della Cassazione GTRES

Con la sentenza n. 15932, la Cassazione ha stabilito che per quanto riguarda le spese di riscaldamento centralizzato non paga il condomino che non ne usufruisce. Vediamo quanto spiegato.

La Cassazione si è pronunciata su un caso che ha visto interessato un condomino al quale, come spiegato da Italia Oggi, era stato recapitato nel 2010 un decreto ingiuntivo da parte del condominio “sulla base delle delibere di approvazione di due bilanci consuntivi nei quali gli erano state addebitate le spese di consumo del riscaldamento centralizzato”. Il condominio aveva presentato opposizione, chiedendo “l’accertamento della legittimità del distacco del proprio appartamento dall’impianto comune, nonché la nullità di tutti i consuntivi approvati dall’assemblea successivamente a tale evento, con conseguente condanna del condominio alla restituzione delle somme incassate a tale titolo da quella data in avanti”.

Il tribunale ha rigettato l’opposizione, “ritenendo che l’invalidità della delibera di approvazione dei predetti consuntivi non potesse essere fatta valere nel giudizio di opposizione e che la stessa avrebbe dovuto in realtà essere separatamente impugnata secondo il procedimento di cui all’art. 1137 c.c”. Non solo, secondo il giudice, il distacco non era stato autorizzato dall’assemblea, come – a suo giudizio – sarebbe stato obbligatorio ai sensi dell’art. 26 della legge n. 10/91, “secondo il quale, nella versione modificata a seguito del dlgs n. 311/2006, per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico e all’utilizzazione delle fonti di energia alternative, le decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali”.

Il condomino ha quindi impugnato la sentenza, ma la Corte di appello si è espressa allo stesso modo. Il condomino ha tuttavia presentato ricorso in Cassazione. Quest’ultima si è espressa affermando che il condomino che non usufruisce del riscaldamento centralizzato non è tenuto a versare le spese relative al consumo. Nel pronunciare la sentenza, come spiegato da Italia Oggi, la Cassazione ha dovuto tenere conto della normativa vigente all’epoca dei fatti, quindi antecedente alla riforma del 2012 che, “all’art. 1118 c.c. ha in qualche modo codificato il diritto del condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato, esonerandosi dal pagamento delle spese relative al consumo e dovendo contribuire soltanto ai costi di manutenzione straordinaria dell’impianto e a quelli necessari alla sua conservazione e messa a norma”.

La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità “favorevole al distacco del condomino dall’impianto centralizzato alla quale si era sostanzialmente richiamato il legislatore della riforma del 2012 nel riscrivere l’art. 1118 c.c”. Il richiamo, in particolare, è stato alle sentenze nn. 7518/2006 e 16365/2007, in base alle quali “il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall’impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condomini, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell’impianto.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account