I chiarimenti della Cassazione
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Il contenuto della sentenza n. 32694 della Cassazione
Il contenuto della sentenza n. 32694 della Corte di cassazione GTRES

Con la sentenza n. 32694 del 12 dicembre 2019, la Cassazione ha stabilito che, in caso di compravendita di immobile donato, se il venditore non ha reso nota a chi intende acquistare la casa la provenienza dell’immobile stesso e si procede quindi alla stipula del preliminare senza che l’acquirente sia messo a conoscenza della donazione, il promissario acquirente può non stipulare il contratto definitivo.

In particolare, la Corte di cassazione ha precisato che la provenienza da donazione non è “una circostanza irrilevante sulle condizioni dell’acquisto, tale da poter essere impunemente taciuta dal promittente venditore, rimanendo il promissario, ignaro della provenienza, invariabilmente obbligato all’acquisto”. Come evidenziato dal Sole 24 Ore, che ha esaminato la sentenza, viene inoltre sottolineato che “il fatto che la donazione stipulata in passato possa pregiudicare i diritti dell’attuale compratore è circostanza che non è priva di conseguenze sulla sicurezza dell’acquisto programmato con il contratto preliminare”.

Il Sole 24 Ore ha inoltre ricordato che di recente, con la sentenza 965/2019, la Cassazione ha affermato che il mediatore ha l’obbligo di far sapere all’acquirente che l’immobile in oggetto di trattativa in passato è arrivato al venditore tramite donazione. Questo perché si tratta di “una circostanza relativa alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, rientrante nel novero delle circostanze influenti sulla conclusione di esso”.

In conclusione, la provenienza da donazione di un immobile è un fatto importante per la stabilità dell’acquisto e quindi non può essere taciuta dal promittente venditore. Nel caso in cui il promissario acquirente non ne sia messo a conoscenza, può decidere di non stipulare il contratto definitivo.

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