L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fatto chiarezza riguardo la possibilità di usufruire dell’Iva agevolata al 4% per l’impianto di un ascensore per disabili nel condominio. Vediamo in quali casi è possibile.
L’Agenzia delle Entrate, infatti, sottolinea che l’agevolazione che si riferisce alla fornitura e al montaggio di un ascensore nel vano scala condominiale “può beneficiare dell’Iva al 4% solo se l’opera risponda a delle precise peculiarità strutturali minime previste dalla normativa di settore, ossia dall’articolo 8.1.13 del Dm n. 236/1989, in relazione a interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
L’applicazione dell’aliquota Iva al 4% alle cessioni di beni quali “poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie”.
Riassumendo, per la fornitura e il montaggio di un ascensore per disabili che preveda la possibilità di fruire dell’Iva agevolata al 4%, bisogna essere in presenza di alcuni elementi contenuti nel testo della legge 13 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
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