Con l'ordinanza n. 7390 del 17 marzo 2020, la Cassazione è intervenuta in tema di decadenza delle agevolazioni prima casa. Vediamo quanto spiegato.
Attenzione alle agevolazioni prima casa qualora l'acquisto dell'abitazione sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva. In tal caso, per evitare la decadenza delle agevolazioni prima casa, la richiesta del beneficio deve avvenire prima della registrazione della sentenza stessa.
Nel dettaglio, come specificato da Fisco Oggi che ha trattato la questione, "in tema di agevolazioni tributarie, ed ai fini del godimento dei benefici fiscali connessi all'acquisto della prima casa, le manifestazioni di volontà prescritte dall'art. 1, nota II-bis, della allegata al DPR n. 131 del 1986, vanno rese, qualora il suddetto acquisto sia avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., prima della registrazione di quest'ultima, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene, dovendosi, invece, escludere che le stesse possano effettuarsi in un momento successivo, atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente, che integra un presupposto del beneficio e costituisce una eccezione al principio generale desumibile dall'art. 77 del DPR predetto, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento della imposizione non è perduta, potendosi rimediare, nei previsti limiti temporali, alla erroneità di quest'ultima".
In circostanza, dunque, di un "acquisto avvenuto a seguito di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., le manifestazioni di volontà ex art. 1, nota II-bis, della tariffa allegata al DPR n. 131 del 1986 devono essere rese prima della registrazione della sentenza". In caso contrario il contribuente perde l'agevolazione.
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