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La sentenza n. 9670 della Corte di cassazione
La sentenza n. 9670 della Cassazione GTRES

Con la sentenza n. 9670 del 26 maggio 2020, la Cassazione ha chiarito cosa accade in seguito alla mancanza del certificato di agibilità nella locazione commerciale. Vediamo quanto stabilito.

Secondo quanto chiarito, la mancanza del certificato di agibilità nella locazione commerciale non è causa di risoluzione del contratto. Questo perché in tali circostanze è onere del conduttore "verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che vi si intende esercitare, ivi incluso il rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative".

Nel confermare la sentenza di merito, la Cassazione ha richiamato un precedente, nello specifico la sentenza n. 1735 del 25 gennaio 2011, con la quale è stato affermato che - come evidenziato da Italia Oggi che ha esaminato il caso - "nei contratti di locazione relativi a immobili destinati a uso non abitativo grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che il medesimo intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. Di conseguenza, qualora il conduttore non riesca a ottenerle, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore".

Si tratta di un principio confermato da altre sentenze, considerato ormai "prevalente rispetto all'opposto principio dell'imputabilità al locatore dell'inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione del contratto ex art. 1578 c.c.".

Come evidenziato da Italia Oggi, la giurisprudenza di legittimità sostiene che "la destinazione particolare dell'immobile diventa comunque rilevante nel caso in cui le condizioni dell'immobile abbiano formato oggetto di specifica pattuizione tra le parti, ovvero quando il locatore si sia obbligato a garantire che il bene potesse essere effettivamente destinato all'attività svolta dal conduttore". Ma, come specificato, "perché possa dirsi sussistente detta obbligazione, non è sufficiente la mera enunciazione nel contratto del fatto che la locazione sia stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento dell'idoneità dell'immobile da parte del conduttore".

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