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Con la circolare n. 104 del 18 settembre 2020, l'Inps ha fatto chiarezza sul nuovo bonus di 1.500 euro. Dopo il bonus da 600 euro, aumentato a 1.000 euro ad aprile e maggio, arriva anche un nuovo contributo destinato però solo a particolari categorie di lavoratori.

Si tratta di un bonus extra di 500 euro che si aggiunge alle indennità previste dal decreto Cura Italia e dal decreto Rilancio che però è destinato solo a quei lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, possessori di partita IVA e professionisti con cassa, in ragione della sospensione delle loro attività lavorative in alcune ex zone rosse d’Italia. 

Il bonus è rivolto a quelle categorie di lavoratori che al 23 febbraio svolgevano la propria attività nei comuni lombardi di: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e Vo' in Veneto.

I lavoratori potenziali destinatari dell’indennità aggiuntiva di cui all’articolo 44-bis del decreto legge n. 18/2020, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso al servizio per la nuova prestazione sopra descritta sono attualmente le seguenti:

  • PIN rilasciato dall’INPS (si ricorda che l’INPS non rilascerà più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020); SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, l’indennità aggiuntiva di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’INPS.

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