Il decreto trasparenza 2022 (decreto legislativo 104/2022) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 29 luglio ed entrerà il vigore il 13 agosto. Ma cosa cambia per il datore di lavoro? Scopriamo insieme quanto previsto dal provvedimento in particolare al momento dell'assunzione.
Decreto trasparenza 2022, la comunicazione per le assunzioni
Con il decreto trasparenza 2022 per famiglie e imprese ci sono nuove regole da seguire in tema di assunzioni. Innanzitutto, la comunicazione che dovrà essere fornita dal datore di lavoro pubblico e privato - comprese le famiglie interessate ad assumere personale domestico - dovrà essere molto più ricca e dettagliata.
Secondo quanto previsto dal provvedimento, il datore di lavoro pubblico e privato è tenuto a comunicare al lavoratore le seguenti informazioni:
a) l'identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori;
b) il luogo di lavoro;
c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
g) nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l'identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
h) la durata del periodo di prova, se previsto;
i) il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
l) la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all'atto dell'informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
m) la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
n) l'importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
o) la programmazione dell'orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un'organizzazione dell'orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
p) se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
1) la variabilità della programmazione del lavoro, l'ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
2) le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
3) il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell'inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l'incarico;
q) il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l'indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
r) gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
s) gli elementi previsti dall'articolo 1-bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
I datori di lavoro che non rispettano gli obblighi previsti dal provvedimento rischiano di incorrere in una sanzione pecuniaria che va da 250 euro a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
Il timore è che tale procedura renda l'assunzione più complessa, motivo per il quale alcune associazioni imprenditoriali, alcuni consulenti del lavoro e commercialisti chiedono un periodo transitorio per l'applicazione delle nuove regole, durante il quale non scattino le sanzioni.
Interessante poi l'articolo 8, che recita: "Fatto salvo l'obbligo previsto dall'articolo 2105 del codice civile, il datore di lavoro non può vietare al lavoratore lo svolgimento di altra attività lavorativa in orario al di fuori della programmazione dell'attività lavorativa concordata, né per tale motivo riservargli un trattamento meno favorevole".
Solo se sussistono determinate condizioni, "il datore di lavoro può limitare o negare al lavoratore lo svolgimento di un altro e diverso rapporto di lavoro". Nel dettaglio:
un pregiudizio per la salute e la sicurezza, ivi compreso il rispetto della normativa in materia di durata dei riposi;
la necessità di garantire l'integrità del servizio pubblico;
il caso in cui la diversa e ulteriore attività lavorativa sia in conflitto d'interessi con la principale, pur non violando il dovere di fedeltà di cui all'articolo 2105 del codice civile.
Come spiegato da SkyTg24, il decreto trasparenza 2022 recepisce una direttiva europea del 2019 volta a fare chiarezza sulle condizioni di lavoro e assicurare maggiori tutele ai dipendenti. Il provvedimento si rivolge a tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato o determinato, o a tempo parziale, ai lavoratori del settore agricolo e della Pubblica amministrazione, ai titolari di contratto di lavoro somministrato, intermittente, di collaborazione o di prestazione occasionale, ai marittimi e ai lavoratori domestici.
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