L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il procedimento per la richiesta di adesione e le istruzioni da seguire per le liti pendenti. Oltre alla proroga stabilita dal decreto Bollette per aderire alla definizione agevolata 2023 (i termini, inizialmente in scadenza al 30 giugno sono stati spostati al 30 settembre), infatti, è stato introdotto un nuovo modello per la domanda che permette di pagare con un piano di rateazione. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere al riguardo.
Le novità per la definizione agevolata 2023
L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2023 per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti. Contestualmente viene anche modificato il calendario dei versamenti delle prime tre rate, con le seguenti scadenze:
- 30 settembre 2023;
- 31 ottobre 2023;
- 20 dicembre 2023.
Come si accede alla definizione agevolata 2023?
È stata aggiornata la piattaforma per la trasmissione telematica delle domande. L’agenzia delle Entrate ricorda anche che, per ogni controversia tributaria, sarà necessario spedire in via telematica entro il 30 settembre il nuovo modello per la domanda di definizione agevolata (ecco il nuovo modello).
Quante sono le rate per la definizione agevolata 2023?
Il pagamento rateale (ammesso per cifre superiori a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di 20 rate di pari importo con una rateizzazione trimestrale per le rate successive alle prime 3. In alternativa, sempre dopo aver versato le prime 3 rate, è possibile saldare il dovuto in 51 mensilità, a partire da gennaio 2024 (per un totale di 54 rate).
Come fare domanda per la rottamazione cartelle 2023?
Per aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti, entro il 30 settembre, oltre all’invio telematico della domanda bisogna anche versare l’intero importo dovuto o la prima rata.
Quali cartelle si possono rottamare nel 2023?
Si possono rottamare le cartelle dovute alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio. Si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio di quest’anno e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
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