L’Ivie deve essere versata dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati. Non c’è diritto al rimborso dell’imposta pagata in seguito all’acquisto di certificati immobiliari che fanno assumere “titolo di socio del club e il diritto di occupare un immobile e di godere delle strutture del residence per due settimane all’anno e per l’intera durata del club stesso”. Questo perché con il certificato immobiliare “non si acquista un mero diritto personale di godimento, bensì un diritto reale di godimento con caratteri analoghi a quelli della multiproprietà”. Ad affermarlo la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia con la sentenza 2858/2023.
Come riportato dal quotidiano economico Il Sole 24 Ore, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha affermato che le modalità contrattuali sono assimilabili alla multiproprietà nella accezione di diritto reale di godimento. Sottolineando che “la stessa cedibilità del certificato solo tramite i soci fondatori (al prezzo e modalità da loro stabilite) non esclude la facoltà di cedere il diritto di godimento, e comunque la determinazione del prezzo non può essere risibile. Ciò conforta l’inquadramento in diritto reale e la conseguente imponibilità”.
Che cos’è l’Ivie?
Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, l’Ivie è l’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero che deve essere versata dalle persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati.
L’Ivie è dovuta dai:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si calcola l’Ivie?
Il valore degli immobili cambia a seconda dello Stato in cui è situato l’immobile. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate, per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile; per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota è pari, ordinariamente, allo 0,76% del valore degli immobili, ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).
Il versamento non è dovuto se l’importo complessivo (calcolato a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per lo scomputo dei crediti di imposta) non supera i 200 euro. In questo caso, il contribuente non deve neanche indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW2.
L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare): 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascun soggetto in proporzione alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Dall’Ivie è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.
Inoltre, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, è possibile sottrarre anche l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
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