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Per gli immobili di nuova costruzione la legge prevede una granzia di 10 anni nel caso di rovina totale o parziale dell`edificio o gravi difetti dell`opera. Per gravi difetti si intendono quelli che producono movimenti delle strutture essenziali dell`immobile e tutti quelli che pregiudicano gravemente l`utilizzazione dello stesso per le funzioni cui è destinato. Più nello specifico si parla di gravi difetti in caso di crepe nei muri o sui soffitti, il sollevarsi della pavimentazione in legno dei singli locali, il distacco dell`intonaco della facciata dell`edificio, il difettoso funzionamento degli impianto di riscaldamento e idrico, l`inadeguatezza recettiva delle fosse biologiche, l`impiego di materiali difettosi nella costruzione dei solai, difetti di costruzione del tetto e del lastrico di copertura tali da provocare infiltrazioni d`acqua, la costruzione difettosa della canna fumaria dell`impianto di riscaldamento, il distacco del rivestimento del muro e la caduta di intonaco e vizi di realizzazione dei muri perimetrali. Per tutti questi difetti l`appaltatore è responsabile nei confronti dell`acquirente, inoltre sono da considerarsi nulle le eventuali clausole che prevedano limitazionni dei doveri in capo a chi ha fabbricato lo stabile

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