Vi.diCo.Web, il servizio per i professionisti del visto di conformità

Vi.diCo.Web è il nuovo portale che permette ai professioni di gestire comunicazioni e variazioni sul visto di conformità
Professionista contabile su vi.diCo.web
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Il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali si arricchisce continuamente di nuovi strumenti, pensati per semplificare il rapporto tra cittadini, professionisti e Fisco. Fra i più recenti, vi rientra vi.diCo.web: la nuova piattaforma messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, per semplificare le comunicazioni dei professionisti legate al rilascio del visto di conformità. L’obiettivo è quello di digitalizzare gli adempimenti legati alla comunicazione preventiva, attuando le disposizioni sul rafforzamento dei servizi digitali previste dall’articolo 22 del D.Lgs. 1/2024.

Cos’è il visto di conformità

Al fine di comprendere le novità digitali di vi.diCo.web, è utile ricordare cosa sia il visto di conformità. In linea generale, si tratta di un’attestazione rilasciata da professionisti abilitati, con la quale si conferma che i dati indicati in una dichiarazione - o in un modello fiscale - corrispondono alla documentazione in possesso del contribuente, nel rispetto delle norme vigenti.

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In altre parole, il visto di conformità rappresenta un’attività di verifica che tutela sia il contribuente che il Fisco, riducendo il rischio di errori o di utilizzi impropri, sul fronte dei crediti e delle detrazioni. Non a caso, l’ottenimento del visto di conformità certifica che:

  • la documentazione contabile presentata risulta coerente con quanto riportato nei modelli fiscali elettronici;
  • le spese dichiarate per ottenere agevolazioni o crediti d’imposta sono state effettivamente supportate da ricevute, fatture o bonifici validi a norma di legge;
  • sussistono i presupposti e i riscontri documentali richiesti dalla normativa in relazione a specifiche agevolazioni o compensazioni.

L’apposizione del visto di conformità deve essere effettuata da professionisti che abbiano i requisiti di garanzia assicurativa previsti dalla normativa, anche perché è prevista una specifica responsabilità, in base al D.Lgs. 241/1997 e al D.M. 164/1999.

Quando serve il visto di conformità in campo immobiliare

Il visto di conformità rappresenta uno strumento sempre più legato all’universo immobiliare, anche in virtù delle numerose agevolazioni fiscali che il settore edile ha sperimentato negli ultimi anni. 

Commercialista su vi.diCo.Web
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Nel settore immobiliare, questa attestazione non rappresenta una semplice formalità burocratica, bensì un indispensabile passaggio quando si decide di:

  • optare per la cessione del credito o richiedere lo sconto in fattura, sebbene oggi la normativa vigente consenta di esercitare queste opzioni solo in forma residuale;
  • usufruire delle detrazioni previste per i diversi bonus edilizi, quando il superamento di determinate soglie di spesa o di specifici importi rende obbligatorio il controllo preventivo;
  • avvalersi delle procedure di compensazione dei crediti d'imposta derivanti da interventi sul patrimonio immobiliare, quando superiori alle soglie di legge che impongono l'attestazione;
  • gestire ogni altra casistica in cui le disposizioni subordinano l'accesso alle agevolazioni fiscali alla verifica di conformità da parte del professionista.

Nella maggior parte dei casi, senza questa attestazione non è possibile accedere ad agevolazioni, bonus o compensazione dell’imposta, dove appunto è richiesto di dimostrare con attenzione sia il rispetto dei requisiti di legge che i lavori effettivamente svolti, nonché le spese sostenute.

Cos’è e a cosa serve Vi.diCo.Web

Con il provvedimento direttoriale 259305/2026, e in piena conformità con le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 1/2024, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di inaugurare la propria piattaforma digitale vi.diCo.web.

Si tratta di uno strumento riservato unicamente ai professionisti - come commercialisti, esperti contabili o altri intermediari abilitati - allo scopo di:

  • trasmettere la comunicazione preventiva per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità;
  • gestire aggiornamenti, variazioni e rinunce rispetto a questa facoltà.

Il servizio ha una duplice finalità: da un lato semplifica gli adempimenti per chi esercita la facoltà di rilasciare il visto, dall’altro permette all’Agenzia delle Entrate di acquisire informazioni in modo semplice e, soprattutto, sicuro. 

Data l’immediatezza garantita dalla sua natura telematica, vi.diCo.web semplifica in maniera drastica il rapporto tra professionisti e Fisco. Entrando maggiormente nel dettaglio, tramite la piattaforma è infatti possibile:

  • trasmettere la comunicazione preventiva obbligatoria, regolata dal D.M. 164/1999, per essere abilitati a rilasciare il visto di conformità. Quest’ultima include i dati personali, le dichiarazioni e i documenti obbligatori, come la polizza assicurativa;
  • inviare integrazioni o variazioni relative a elementi già comunicati, come nel caso di un cambio dati o di una nuova polizza, entro 30 giorni dalla modifica;
  • verificare lo stato di lavorazione e l'avvenuta protocollazione della comunicazione da parte della Direzione Regionale;
  • verificare la propria iscrizione nell’elenco informatizzato dei soggetti abilitati a rilasciare il visto.

L’accesso avviene con le credenziali SPID, CIE, CNS e, in alcuni casi, Entratel e Fisconline. La comunicazione viene indirizzata automaticamente alla Direzione regionale competente, in base al domicilio fiscale del professionista.

Da quando sarà disponibile Vi.diCo.Web

Al momento, non è stata ancora individuata una data di effettiva disponibilità del servizio vi.diCo.web: l’attivazione verrà comunicata dall’Agenzia delle Entrate con un avviso sul proprio sito istituzionale. Di conseguenza:

  • fino a quando non sarà accessibile la piattaforma, rimangono valide le modalità classiche di presentazione della comunicazione;
  • una volta reso disponibile il servizio, potrà essere utilizzato momentaneamente in via facoltativa, fino all’entrata in vigore definitiva.
Professionista contabile su vi.diCo.Web
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In ogni caso, a partire dall’11 gennaio 2027 tutte le comunicazioni relative all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto dovranno avvenire unicamente tramite il portale online

Quali soggetti sono abilitati a Vi.diCo.Web

L’accesso al nuovo portale telematico sarà limitato ai professionisti del settore tributario, individuati dal D.Lgs. 241/1997 e, dall’1 gennaio 2027, anche dal D.Lgs. 141/2026. In linea generale, i soggetti autorizzati a registrarsi al servizio sono:

  • i dottori commercialisti e gli esperti contabili, regolarmente iscritti all’albo professionale di appartenenza;
  • i consulenti del lavoro, sempre iscritti all’albo, se specificatamente abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni;
  • gli altri soggetti regolarmente autorizzati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, secondo i criteri di legge vigenti;
  • i Responsabili dell’Assistenza Fiscale che operano all’interno dei CAF autorizzati.

Cosa i professionisti possono fare con vi.diCo.Web

Ma, dal punto di vista pratico, cosa possono fare i professionisti abilitati con vi.diCo.web? Entrando nell’area riservata, tramite le proprie credenziali digitali, l’operatore accreditato può:

  • eseguire il primo inserimento della comunicazione preventiva, approfittando di un sistema che segnala automaticamente eventuali errori o carenze documentali;
  • inviare le integrazioni o le variazioni ai propri dati, entro 30 giorni dalla modifica;
  • procedere in autonomia alla verifica della pratica, monitorando lo stato di lavorazione della richiesta presso la Direzione Regionale dell’Agenzia;
  • formalizzare telematicamente la propria rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

Vi.diCo.Web è obbligatorio?

Un dubbio frequente fra i professionisti riguarda la possibilità che vi.diCo.web diventi uno strumento obbligatorio. Come già accennato, dalla data di prima disponibilità, vi.diCo.web sarà accessibile in forma facoltativa: il professionista potrà scegliere se seguire i canali tradizionali o affidarsi al nuovo strumento digitale

A partire dall’11 gennaio 2027, quindi a seguito del periodo di transizione iniziale, cesserà l’utilizzo facoltativo: ogni comunicazione, integrazione, variazione o rinuncia dovrà transitare esclusivamente tramite vi.diCo.web.

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