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Fondo nazionale efficienza energetica, esclusi gli ex-Iacp
GTRES

Gli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni hanno una sostanziale impossibilità di accedere alle agevolazioni previste dal “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” di cui al decreto 22 dicembre 2017 (firmato dal Ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, con il concerto del Ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2018 ed entrato in vigore il 7 marzo.

Un fatto che ha suscitato l’intervento di Federcasa. La federazione ha manifestato estrema preoccupazione e ha auspicato un tempestivo intervento normativo affinché l’accesso ai benefici del Fondo siano estesi a tutti gli Enti gestori dell’edilizia residenziale pubblica rappresentati.

Il decreto 22 dicembre 2017 recante “Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.54 del 6 marzo 2018, individua le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico dall’art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, nonché l’articolazione per sezioni del Fondo e le relative prime dotazioni.

Il Fondo è finalizzato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità stabiliti dal decreto e dai successivi aggiornamenti, il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica. Il decreto favorisce il finanziamento di interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla Pubblica Amministrazione su edifici, impianti di teleriscaldamento e processi produttivi.

Nella nota di Federcasa si legge: “Dall’esame del decreto in oggetto constatiamo, con estrema preoccupazione, la sostanziale impossibilità per gli ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni, che Federcasa riunisce e rappresenta, di accedere alle agevolazioni previste dal Fondo nazionale per l’efficienza energetica.

Com’è noto l’articolo 12 del decreto in oggetto prevede tra le tipologie di intervento agevolabili progetti di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione (comma 1, lett. b) e di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all’edilizia popolare (comma 1, lett. c).

In particolare il decreto in oggetto norma tali diversificate tipologie di intervento agevolabili ricomprendendole sotto il ‘Capo III, Interventi a favore della pubblica amministrazione’ e, nel definire le ‘pubbliche amministrazioni’ – all’articolo 2, comma 1, lett. e) – richiama l’art. 1 comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, nella cui elencazione sono riportati anche gli ‘Istituti autonomi case popolari’.

Sembrerebbe quindi che, secondo quanto definito dall’articolo 2, comma 1, lett. e) del provvedimento in oggetto, possano beneficiare delle agevolazioni previste dal Fondo gli Istituti autonomi case popolari attualmente ancora così denominati (Regione Sicilia); mentre non rientrerebbero nella definizione gli ex Istituti autonomi case popolari delle Regioni Piemonte, Molise e Basilicata, che hanno mutato denominazione pur conservando la forma giuridica di ‘enti pubblici non economici’ propria degli ‘originari’ IACP.

Risulterebbero in ogni caso esclusi dalla possibilità di accedere alle agevolazioni previste dal decreto in oggetto gli ex istituti autonomi case popolari trasformati dalle riforme regionali in ‘enti pubblici economici’ (Regioni Veneto, Lombardia, Liguria, Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, Umbria e Lazio); e in particolare gli ex IACP trasformati in ‘società in house’ totalmente partecipate dalle pubbliche amministrazioni (Regione Toscana e Provincia autonoma di Trento).

Tutto ciò premesso riteniamo doveroso e necessario sottolineare che, contrariamente alle finalità specifiche del Fondo, tale oggettiva esclusione dalle agevolazioni previste dal provvedimento non agevoli la promozione di piani di interventi per l’efficienza energetica del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli Enti e Aziende che complessivamente ammonta ad oltre 760 mila alloggi assegnati in affitto a nuclei familiari con basso reddito.

Siamo certi che il legislatore porrà attenzione a quanto richiesto e procederà con misure eque ed estendibili in tutto il territorio nazionale, coerentemente con quanto disposto dal DM 16/2/2016 (Conto Termico) che equipara alla Pubblica amministrazione gli ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni.

A tal fine ci permettiamo di riportare la definizione di ex Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni utilizzato per estendere a tutto il settore dell’edilizia residenziale pubblica delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di miglioramento e adeguamento simico (DL 63/2013, art. 14, comma 2-septies e art. 15, comma 1-sexies.1):

‘Le detrazioni di cui al presente articolo sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica’”.

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