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Locazioni brevi, entro il 16 novembre il versamento delle ritenute
GTRES

Il 16 novembre è una data da segnare in rosso sul calendario. Scade infatti il termine per versare le ritenute operate sui canoni di contratti di locazione breve o i corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente.

L’adempimento spetta ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Nel dettaglio, l’adempimento consiste nel versamento della ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi dei contratti di locazione breve (e assimilati) incassati per conto del beneficiario (ovvero per i quali sono intervenuti nel pagamento) ed effettuata all’atto del pagamento al beneficiario stesso.

Versamento ritenuta locazioni brevi

Il versamento deve essere effettuato con modalità telematiche tramite modello F24, codice tributo 1919 (Ritenuta su canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve).

La ritenuta deve essere versata entro il 16º giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all'importo delle ritenute operate in ciascun mese.

Sanzioni mancata applicazione ritenuta

Per la mancata applicazione della ritenuta da parte dell’intermediazioni è prevista la sanzione amministrativa indicata nell’articolo 14 del decreto legislativo n. 471/97, fermo restando la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Recesso del contratto di affitto breve

In caso di recesso del contratto, se la ritenuta è già stata operata, versata e certificata dall’intermediario, è recuperata dal locatore in sede di dichiarazione dei redditi o richiesta di rimborso. Se la disdetta del contratto è antecedente alla certificazione della ritenuta, invece, potrà essere restituita al locatore e recuperata dall'intermediario in compensazione.

Locazioni brevi, cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Il decreto legge n. 50 del 2017 stabilisce che sono obbligati a tramettere i dati relativi ai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1° giugno 2017 coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare e coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

I soggetti interessati, che pagano o riscuotono i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni/corrispettivi ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. I codici tributo da utilizzare sono contenuti nella risoluzione n. 88 del 5 luglio 2017. Nel caso in cui il beneficiario non eserciti in sede di dichiarazione dei redditi l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Affitti brevi, obbligo della comunicazione in Questura

Tra le novità più recenti che hanno interessato il mondo degli affitti brevi c’è l’obbligo della comunicazione in Questura. Secondo quanto previsto da un emendamento al decreto sicurezza, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo, scatta l’obbligo di comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate.

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