Esenzione Ici – ma anche Imu e Tasi – su un’area che si ritiene essere al servizio del fabbricato solo se la destinazione pertinenziale è stata dichiarata al Comune. A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza 3450 del 6 febbraio 2019.
Secondo i giudici di legittimità, “al contribuente che non abbia evidenziato nella dichiarazione l’esistenza di una pertinenza non è consentito contestare l’atto con cui l’area asseritamente pertinenziale viene assoggettata a tassazione, deducendo solo nel giudizio la sussistenza del vincolo di pertinenzialità”.
E’ opportuno ricordare che la commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con l’ordinanza 702/2017, ha chiarito che è necessaria la dichiarazione per fruire dell’intassabilità dell’area pertinenziale e che la scelta del contribuente deve risultare giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo.
La dichiarazione per le imposte locali produce effetti anche per gli anni successivi a quello in cui è stata presentata, se l’interessato non denuncia al Comune che sono intervenute modifiche. Una regola che vale anche per la dichiarazione relativa alle aree al servizio dei fabbricati.
Si ricorda che la normativa di riferimento per l’Imu prevede l’esenzione per la prima casa. Fanno eccezione le abitazioni di lusso che rientrano nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici). In questo caso si applica un’aliquota dello 0,4%.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account