Commenti: 0
Abusi edilizi, quando la demolizione è dovere del Comune
GTRES

Il Tar della Sicilia ha recentemente affermato con una sentenza che il Comune, per contrastare l’edilizia abusiva, ha il dovere di portare a termine le ordinanze di demolizione.

Nella fattispecie, il caso in oggetto riguarda una serie di abusi commessi da un condomino. L’Area Tecnica della Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture del Comune che aveva autorizzato, in un primo momento, il mantenimento delle opere aveva poi revocato l’autorizzazione ordinando il ripristino dello stato dei luoghi. Era stato anche specificato che, se il responsabile non avesse provveduto entro 90 giorni, la demolizione sarebbe stata portata a termine dal Comune.

Decorsi i termini, il condomino responsabile dell’abuso non aveva rimosso le opere irregolari e, tuttavia, il Comune non aveva avviato le demolizioni. Il Comune era inoltre rimasto senza agire di fronte alle richieste del condominio che sollecitava l’Amministrazione ad esercitare i propri poteri sanzionatori e repressivi.

Ma la Legge 241/1990, si legge nella sentenza del Tar, prevede che i provvedimenti amministrativi efficaci siano eseguiti immediatamente. Il Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) stabilisce inoltre che il giudice può sanzionare il Comune che non provvede a emanare gli atti necessari per effettuare la demolizione.

Le motivazioni del Comune, che riteneva di non poter agire contro il condominio perché privo della personalità giuridica, sono state respinte dai giudici, i quali hanno accolto il ricorso del condominio e dichiarato “l’obbligo del Comune di portare a compimento il procedimento repressivo degli abusi edilizi”. Per superare l’eventuale ulteriore inerzia del Comune è stato inoltre nominato un commissario ad acta.

Vedi i commenti (0) / Commento

per commentare devi effettuare il login con il tuo account