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Demolizioni degli abusi edilizi, le regole
GTRES

Il Ddl As 580/B riguarda le disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Il disegno di legge è stato approvato con modifiche dal Senato ed è tornato all’esame della Camera.

Obiettivo del Ddl è garantire uniformità alle procedure di demolizione, individuando criteri di priorità ai quali il pubblico ministero deve attenersi nell’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali di condanna per illeciti edilizi.

I criteri per l’esecuzione delle demolizioni (qualora non ancora eseguite per ordine del Comune) pronunciate dal giudice a seguito di condanna per i reati di cui all’articolo 44 del Dpr 380/2001 vengono affidati al Procuratore della Repubblica di ciascun Tribunale. Nel deciderli, il Procuratore dovrà dare adeguata considerazione alle seguenti situazioni:

  • immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, sismico, idrogeologico, archeologico o storico artistico;
  • immobili che per qualunque motivo sono un pericolo per la pubblica o privata incolumità;
  • immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa o di soggetti colpiti da misure prevenzione.

Lette le istruzioni della Procura, nello stabilire cosa demolire nell’ambito delle tre tipologie cui viene data “adeguata considerazione”, i giudici dovranno mettere al primo posto gli immobili non ultimati e quelli “non stabilmente abitati”.

E’ stato poi confermato l’affidamento al prefetto dell’esecuzione degli ordini di demolizione comunali. E il fondo di rotazione istituito presso le Infrastrutture, che dovrebbe erogare ai Comuni aiuti per le demolizioni, sarà alimentato con 10 milioni l’anno sino al 2020. L’articolo 4, infine, prevede l’istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.

Nello specifico: l’articolo 1 prevede che il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione agli immobili di rilevante impatto ambientale; l’articolo 3 istituisce un fondo rotativo per le opere di demolizione con una dotazione di 45 milioni di euro per il quinquennio 2016-2020; l’articolo 4 istituisce la Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio.

Le due modifiche approvate dal Senato aggiornano i riferimenti temporali (dove nel testo si parlava del 2016 si deve inserire il 2017) e riducono da 5 a 3 milioni l’onere per la costituzione della banca dati.

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