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Quanto affermato dalla Cassazione sul bonus prima casa in caso di successione
La Cassazione si è espressa sul bonus prima casa in caso di successione GTRES

Cosa succede al bonus prima casa in caso di successione? Vediamo quanto spiegato dalla Cassazione.

Con l’ordinanza n. 9890 del 9 aprile 2019, la Corte di cassazione ha affermato che, se il coniuge superstite intende usufruire del bonus prima casa in relazione al diritto di abitazione previsto dall’articolo 540 del Codice Civile, è necessario che ne chieda espressamente l’applicazione nella dichiarazione di successione.

Nello specifico, il Codice Civile dispone che “al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni”. L’intento del legislatore è soprattutto quello di tutelare l’interesse morale del coniuge superstite, consentendogli di continuare a vivere nell’abitazione presso la quale si è svolta la vita familiare.

Per la giurisprudenza, il diritto di abitazione in esame costituisce un legato ex lege e quindi, in base all’articolo 649 cc, viene acquistato dal coniuge automaticamente all’apertura della successione. Dal punto di vista sostanziale, il diritto di abitazione riconosciuto al coniuge, costituisce a tutti gli effetti lo stesso diritto reale disciplinato dagli articoli 1022 e seguenti del codice civile.

Per quanto riguarda il trattamento tributario da riservare all’acquisto di tale diritto, l’articolo 69, comma 3, della legge 342/2000, ha esteso l’ambito di applicazione delle agevolazioni prima casa agli acquisti a titolo gratuito, sempreché sussistano le condizioni indicate nella nota II-bis dell’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986. Tale nota prevede la possibilità di chiedere l’agevolazione prima casa non solo in relazione all’acquisto della piena proprietà, ma anche riguardo all’acquisto di diritti reali minori: nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione. Ne consegue che, anche in relazione al diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, è possibile chiedere di avvalersi delle agevolazioni prima casa.

Nell’ipotesi di acquisto di un’abitazione a titolo oneroso, le dichiarazioni relative alla richiesta del trattamento tributario di favore sono rese nello stesso atto di acquisto dell’abitazione; nell’ipotesi invece di acquisto mortis causa, il quarto comma dell’articolo 69 della legge 342/2000 prevede che le dichiarazioni siano rese dall’interessato nella dichiarazione di successione.

Ma vediamo il caso in esame. Il coniuge del defunto non era stato indicato tra gli eredi nella dichiarazione di successione e non era stata resa alcuna dichiarazione in merito alla richiesta dell’agevolazione prima casa. In conseguenza di ciò, le imposte ipotecaria e catastale erano state versate in misura proporzionale, rispettivamente del 2% e dell’1%, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 347/1990. Successivamente, un erede del defunto aveva chiesto il rimborso di tali imposte in considerazione del fatto che sussistevano i requisiti per richiedere l’agevolazione prima casa in relazione al diritto di abitazione spettante al coniuge.

Il primo grado di giudizio ha avuto un esito favorevole al contribuente, ma poi la Ctr del Molise si è espressa diversamente. In sede di legittimità, la Corte di cassazione ha condiviso la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, secondo la quale il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare può usufruire delle agevolazioni fiscali soltanto se vi è una espressa richiesta da parte del soggetto interessato. In particolare, il fatto che l’immobile era stato acquistato a suo tempo dal defunto usufruendo delle agevolazioni fiscali non esonera il coniuge superstite dal rendere, in sede di successione, le dichiarazioni previste per godere dell’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.

Tanto l’Amministrazione finanziaria quanto la Corte di cassazione hanno evidenziato che il contribuente avrebbe potuto presentare una dichiarazione di successione integrativa, rendendo le dichiarazioni previste ai fini dell’agevolazione prima casa. Considerato che tale dichiarazione non era stata presentata, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego del rimborso da parte dell’Agenzia.

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