I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 481
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Come funziona la cessione del credito in condominio per l'ecobonus
Come funziona la cessione del credito in condominio per gli interventi di riqualificazione energetica GTRES

Con la risposta n. 481, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di ecobonus. In particolare, ha spiegato come funziona la cessione del credito in condominio.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 481, ha innanzitutto ricordato quanto stabilito in materia di interventi per la riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e ha poi spiegato quanto disposto per quanto riguarda la cessione del credito.

Le Entrate hanno sottolineato che con la circolare n. 11/E del 2018, in particolare, sulla base di un parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato, è stato chiarito che, in riferimento ai soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, “per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione”.

Specificando: “La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari”.

Successivamente è stato menzionato il provvedimento del 28 agosto 2017 prot. n. 165110, che al punto 3.2 recita “il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, [...] per la quota a lui imputabile” e al successivo punto 3.3 stabilisce che “il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile”.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato: “L’utilizzo del termine cessionario della detrazione al singolare e la circostanza che la stessa non possa essere oggetto di frazionamento (ogni singolo condomino può infatti cedere solo l’intera detrazione) porta a ritenere che, all’atto della prima cessione, la detrazione debba essere ceduta ad un solo soggetto (cessionario). Nella fattispecie rappresentata dall’istante, pertanto, solo uno dei comproprietari dell’unità abitativa in condominio, nel rispetto delle modalità previste, potrà ricevere sotto forma di credito d’imposta la detrazione spettante ad un altro condomino per le spese da questi sostenute per interventi di riqualificazione energetica”.

Ed infine: “Il condomino (cessionario) una volta che il credito d’imposta è divenuto disponibile, potrà cedere, in tutto o in parte, il credito acquisito ad altri soggetti privati, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione (cfr. circ. n. 11 del 2018 cit.)”.

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