Mancato trasferimento della residenza per causa di forza maggiore, novità dalla Cassazione

Attenzione a cosa dice la norma per le agevolazioni prima casa
Cosa dice l’ordinanza n. 28838 della Corte di cassazione
Cosa dice l’ordinanza n. 28838 della Cassazione GTRES

Con l’ordinanza n. 28838, la Cassazione è intervenuta ancora una volta in materia di agevolazioni prima casa. Vediamo quanto specificato in questa occasione.

Nel dettaglio, con l’ordinanza n. 28838, la Cassazione ha stabilito che il rilascio della certificazione di abitabilità non rileva per l’applicazione delle agevolazioni prima casa, la cui norma richiede il trasferimento della residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto di compravendita “e non che detto cespite sia destinato ad abitazione principale”.

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I giudici di legittimità hanno sottolineato che “il consolidato orientamento della Corte (sentenze nn. 14399/2013, 7067/2014, 7764/2014, 16082/2014, 4800/2015 e 5015/2015) in base al quale, in tema di imposta di registro, l’articolo 2 del Dl n. 12/1985 prevede che, per il godimento dei benefici prima casa per l’acquisto di un immobile ubicato in altro Comune, l’acquirente deve provvedere al trasferimento della propria residenza entro il termine di diciotto mesi dall’acquisto”.

Richiamando questa disposizione, la Cassazione ha affermato che il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto rappresenta un obbligo del compratore del compratore il Fisco. Possono verificarsi degli impedimenti che non devono però essere imputabili al compratore stesso.

In particolare, la Cassazione ha affermato che “il mancato trasferimento della residenza nel termine previsto dalla normativa di riferimento non comporta, in via automatica, la decadenza dal relativo benefico prima casa ove l’ipotesi dell’omesso adempimento sia imputabile a causa di forza maggiore – '…evento non prevedibile ed inaspettato…' (cfr sentenze nn. 7067/2014 e 13177/2014); '…ipotesi non imputabile (anche a titolo di colpa), inevitabile ed imprevedibile…' (cfr sentenze nn. 6076/2017, 13148/2016, 14399/2013, 846/2016 e 25/2016) – estranea alla volontà e determinazione del soggetto obbligato”.

Ci sono però altre situazioni a cui è necessario prestare attenzione. Secondo la Cassazione, infatti, non rientra nella causa di forza maggiore “l’evento impeditivo del trasferimento della residenza costituito dal mancato rilascio, da parte del conduttore, dell’immobile – nonostante la tempestività della comunicazione di disdetta. Difatti, l’articolo l, nota II-bis, lettera a), parte prima della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986 condiziona il riconoscimento delle agevolazioni prima casa alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine suddetto di diciotto mesi, nel Comune ove è ubicato l’immobile e non nell’immobile acquistato (cfr sentenza n.13346/2016)”.

Nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto errato quanto disposto dalla Ctr della Puglia, che ha ritenuto sussistente “l’esimente della forza maggiore – costituita dal rifiuto del cambio di residenza da parte del comune di Taranto atteso l’oggettiva condizione di inabitabilità del cespite compravenduto”. Quest’ultima ordinanza della Cassazione rientra dunque nella “consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale l’iter per il rilascio della certificazione di abitabilità non rileva per l’applicazione della normativa di cui al Dpr 131/1986”. Tale normativa, infatti, richiede che il trasferimento della residenza avvenga nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto di compravendita “e non che detto cespite sia destinato ad abitazione principale (cfr sentenza n.2527/2014)”.

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