Le novità previste dal decreto crescita
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Baasterà attestare la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento
Sarà sufficiente attestare la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento GTRES

Cambiamenti in vista per quanto riguarda la tassazione dei canoni di locazione non percepiti. Vediamo cosa succede dal 1° gennaio 2020.

L’articolo 3-quinquies del dl n. 34/2019, il cosiddetto decreto crescita, ha previsto dal 1° gennaio 2020 un’importante novità relativa alla tassazione dei canoni di locazione non percepiti.

Per i contratti di locazione abitativa (quindi non commerciale) stipulati a partire dal 2020, per non pagare le tasse sui canoni non percepiti sarà sufficiente attestare la mancata percezione mediante l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento. Non si dovrà dunque più attendere la convalida di sfratto.

Un cambiamento non di poco conto da quanto finora disposto dall’articolo 26 del Tuir. Secondo il nuovo articolo 26 del Tuir, “ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica la tassazione separata disciplinata dall’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis) del Tuir”.

Per determinare l’imposta, all’ammontare percepito verrà applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono percepiti.

Attenzione però: le nuove modalità di detassazione non sono retroattive e saranno valide solo per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

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