Quanto specificato con la risposta n. 223
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I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo del credito d'imposta e l'agevolazione prima casa
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Con la risposta n. 223, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di utilizzo del credito d'imposta e agevolazione prima casa. Ecco quanto spiegato.

Fornendo la risposta n. 223, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, in ambito di agevolazione per la prima casa, per l'utilizzo del credito d'imposta ci sono molteplici possibilità.

E' stato ricordato, innanzitutto, come funziona il credito d'imposta per l'acquisto entro un anno dall'alienazione dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non di lusso.

Con la sua risposta, l'Agenzia delle Entrate ha poi sottolineato che con la circolare 1° marzo 2001, n. 19/E, (paragrafo 1.5, Utilizzo del credito), è stato chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dalla imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: 

  • per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; 

  • in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; 

  • in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ed è stato evidenziato che "in ogni caso il credito di imposta non dà luogo a rimborsi per espressa disposizione normativa".

Ma quali sono le condizioni per poter fruire del credito d'imposta? In merito, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il contribuente deve manifestare "la propria volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se intende o meno utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stipulando atto". Quindi, "l'atto di acquisto del nuovo immobile deve contenere, oltre alle dichiarazioni previste dalla Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I del citato TUR, l'espressa richiesta del beneficio in argomento con l'indicazione degli elementi necessari per la determinazione del suddetto credito (circolare 12 agosto 2005, n. 38)".

L'Agenzia delle Entrate ha poi menzionato la circolare 29 maggio 2013, n. 18, con la quale "è stato chiarito che il credito d'imposta può essere utilizzato 'alternativamente' nelle ipotesi sopra indicate. I contribuenti hanno, dunque, la facoltà di scegliere la modalità di utilizzo del
credito di imposta loro spettante".

E' stata poi citata la circolare 24 aprile 2015, n. 17, la quale ha chiarito "che nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241". 

Rispondendo al caso in esame, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l'interpellante, "non potendo utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto del 13 dicembre 2018, in quanto soggetto ad Iva", e utilizzando "solo parzialmente, per incapienza, il credito in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef", può chiedere "di poter utilizzare il residuo del proprio credito d'imposta in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per lo stipulando atto di compravendita".

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