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Cappotto termico e distanze dai confini, i chiarimenti della Cassazione
GTRES

In tema di ecobonus 110 per cento, sono rilevanti gli interventi relativi al cappotto termico. E proprio in materia è intervenuta la Cassazione.

Con la sentenza 15698/2020, la Cassazione ha fornito spiegazioni per quanto riguarda il cappotto termico e le distanze dai confini. Il caso, come evidenziato da Edil portale, ha riguardato "i proprietari di un terrazzo e il condominio adiacente, su cui si stavano svolgendo i lavori per la realizzazione del cappotto termico sull'involucro dell'edificio". 

Per "i proprietari del terrazzo, l'opera, che aveva uno spessore di 10 centimetri, aveva causato uno sconfinamento nella loro proprietà". Secondo il rappresentante del condominio, invece, il cappotto termico si trovava a "un metro di altezza dal piano di calpestio del terrazzo, che rimaneva quindi libero. Sulla facciata del condominio era inoltre presente, in precedenza, una tubazione", di conseguenza il cappotto termico non dava "alcun danno ai proprietari del terrazzo".

Secondo quanto affermato dai giudici, "in base all'articolo 840 del Codice Civile, 'il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle'". Ciò vuol dire che, "se il cappotto termico è realizzato ad una altezza tale da non provocare danno o disturbo ai proprietari del terrazzo, i lavori devono essere considerati regolari".
 
I giudici hanno poi sottolineato che "è onere dei proprietari del terrazzo dimostrare la presenza di un eventuale danno causato dall'intervento. Danno che può essere immediato o futuro, perché ad esempio la sporgenza del cappotto potrebbe precludere ai proprietari la possibilità di realizzare, in un secondo momento, una sopraelevazione".

In conclusione, la Cassazione ha dato ragione al condominio e ha respinto le richieste dei proprietari del terrazzo, in quanto, in base a quanto valutato dai giudici, "il cappotto non avrebbe arrecato alcun danno ai proprietari del terrazzo".

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