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Cessione di beni immobili a fronte di una prestazione di servizi, di cosa si tratta
GTRES

Con l'ordinanza n. 19930, la Cassazione ha chiarito che la cessione di beni immobili a fronte di una prestazione di servizi deve essere considerata un'operazione permutativa. Il servizio effettuato rappresenta il pagamento del corrispettivo.

La Cassazione ha poi chiarito che un servizio parziale costituisce il pagamento limitatamente al valore del servizio prestato e che è in quel momento che la cessione viene considera effettuata, limitatamente a tale valore, e quindi deve essere fatturata.

La Cassazione si è così espressa esaminando il caso di una società a cui sono stati notificati due avvisi di rettifica ai fini Iva, con i quali è stata contestata la mancata emissione di fatture per un'operazione di cessione di beni immobili.

Nello specifico, come riportato da Informazione fiscale che ha esaminato la questione, l'operazione ha riguardato "la cessione di un terreno da parte della società contribuente in favore di un'altra società a fronte di un corrispettivo rappresentato dall'esecuzione da parte di quest'ultima di lavori di ristrutturazione su un altro edificio della società contribuente". Gli effetti del contratto erano "sospensivamente condizionati alla regolare esecuzione di tali opere". 

La società cessionaria ha emesso due fatture (nel 2002 e nel 2003), costituenti "anche il corrispettivo statuito nel contratto in parziale adempimento della cessione". Per quanto riguarda la cessione del terreno, la società ricorrente ha emesso fattura "solo nel 2007, al momento del verificarsi della regolare conclusione delle opere di ristrutturazione".

La società contribuente ha presentato ricorso, che però è stato respinto dalla Ctp e dalla Ctr. Secondo i giudici d'appello, "ai fini dell'individuazione del momento in cui l'operazione doveva considerarsi effettuata e fatturata, erano decisive le date in cui erano stati eseguiti da parte del cessionario, a titolo di corrispettivo, i lavori di ristrutturazione sull'altro immobile". La società ha così impugnato la decisione di secondo grado. Secondo la stessa società, si è verificata violazione e falsa applicazione dell'art. 6, del D.P.R. n. 633/1972 "in merito alla corretta individuazione del momento in cui l'operazione deve ritenersi effettuata".

La Cassazione si è espressa ritenendo infondato il motivo del ricorso. La Cassazione ha ricordato il principio generale secondo il quale, "nel caso di cessione di beni immobili, sebbene l'operazione si consideri effettuata nel momento della stipulazione, qualora i loro effetti traslativi si producano posteriormente, si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali successivi effetti".

Secondo quanto sottolineato, il terzo comma dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 prevede "tuttavia, che qualora anteriormente al verificarsi di tali eventi sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento".

L'operazione in oggetto, in relazione a come è stata concepita, ha natura permutativa, di conseguenza "non deve essere considerata come un'unica operazione, ma come più operazioni tra loro indipendenti". Stabilito ciò, "il ricevimento da parte di uno dei due contraenti del servizio, relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile, equivale a un acconto del corrispettivo complessivo della cessione del bene operata in suo favore e, in applicazione della regola prevista dal richiamato terzo comma dell'art. 6 'è in tale momento che l'operazione si considera effettuata e sorge l'obbligo di emissione della fattura'".

La Cassazione ha dunque stabilito che, "qualora un bene immobile sia ceduto dietro l'assunzione dell'obbligo di eseguire una prestazione di un servizio, l'operazione va qualificata quale permuta e il ricevimento da parte del cedente di tale prestazione costituisce pagamento del corrispettivo ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata; qualora il corrispettivo sia rappresentato da una pluralità di prestazioni, il ricevimento da parte del cedente di una di tali prestazioni costituisce pagamento del corrispettivo limitatamente al valore del servizio prestato ed è in tale momento che la cessione si considera effettuata, limitatamente a siffatto valore".
 

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