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Cosa prevede la normativa per un bagno cieco già esistente
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Per realizzare un bagno a norma vanno rispettare le disposizioni previste dai regolamenti edilizi e dalle leggi nazionali, che contengono i requisiti di aerazione e illuminazione. Ma cosa prevede la normativa nel caso di un bagno cieco già esistente?

Nel caso della messa a norma di un bagno cieco, bisogna fare riferimento ai regolamenti edilizi, ai regolamenti d’igiene (in particolare, quello del Comune di residenza) e anche al Decreto Ministeriale Sanità del 05/07/1975, il quale prevede che la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

La normativa sul bagno cieco si rifà ai regolamenti comunali di igiene edilizia, i quali affermano che la stanza da bagno principale deve avere una finestra apribile all’esterno per il ricambio dell’aria, pari ad almeno 1/8 del pavimento.

In alternativa, un bagno cieco deve avere un sistema di aspirazione forzata in grado di assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente.

Nel caso in cui, invece, si volesse inserire una finestra nel bagno cieco potrebbe esserci il rischio di ricevere un veto posto da parte del condominio o dei vicini. Anche l’apertura di una finestra deve rispettare la normativa dettata dal regolamento edilizio comunale e del Codice civile in materia di apertura di luci e vedute. Nel caso di un condominio, poi, interviene anche il regolamento condominiale e la normativa civilistica prevista per l’utilizzo della cosa comune e del decoro architettonico.

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