Cosa devono fare quei contribuenti che lo scorso 7 luglio non hanno presentato il modello 730? Ricordando che tale scadenza riguardava coloro che si sono avvalsi di Caf o professionisti abilitati, i cittadini hanno la possibilità di utilizzare il modello precompilato online da spedire all’Agenzia delle Entrate entro il 23 luglio tramite il sito internet indicando i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio e la destinazione dell'8,5 e 2 per mille sull’Irpef.
Verificata la correttezza di tutti i dati, il contribuente potrà procedere all’invio del modello online all’Agenzia delle Entrate.
Altrimenti, il contribuente può utilizzare il modello redditi persone fisiche da presentare entro il 30 settembre. In tal caso, però, il conguaglio di un eventuale debito non potrà avvenire per mezzo del sostituto di imposta, ma direttamente attraverso l’F24. In caso di credito, questo potrà essere portato in compensazione per eseguire il pagamento di altri debiti oppure potrà essere richiesto il rimborso della cifra.
Sul fronte sanzioni, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, si applica una sanzione amministrativa pari al 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica una sanzione da 250 euro a 1.000 euro.
Nel caso in cui la dichiarazione omessa sia presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, viene previsto uno sconto sulla sanzione pari dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
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