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Giorni contati per i libretti al portatore. Entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovranno essere estinti. A renderlo noto lo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’obbligo di estinzione è previsto dall’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio.

Dal 4 luglio 2017, con il recepimento nella normativa italiana della IV direttiva europea antiriciclaggio, per banche e Poste italiane è diventato obbligatorio emettere esclusivamente libretti di deposito nominativi. Dalla stessa data non è più stato possibile trasferire i libretti bancari o postali da un portatore a un altro.

La novità è in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario e che già da tempo suggerivano di limitare progressivamente l’utilizzo di strumenti finanziari e titoli al portatore.

Come estinguere un libretto al portatore

Ma come estinguere un libretto al portatore? Entro il 31 dicembre 2018 il portatore deve presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto e scegliere una delle tre seguenti modalità di estinzione:

  • chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo;

  • trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo;

  • chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.

Dopo il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore saranno inutilizzabili. Banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.

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