Vediamo le regole e per attività svolte in più Paesi UE da parte di lavoratori iscritti alla Gestione Separata
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Contributi previdenziali per lavoratori italiani all’estero, come si versano?
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Ormai è tutt’altro che un’eccezione il caso di chi lavora con prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa all’estero. I soggetti non residenti in Italia, che svolgono attività lavorativa in più Stati membri, devono fare riferimento alla norma comunitaria (art. 11, par. 1, del Regolamento (CE) n. 883/2004) e al relativo Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009. Il tutto si basa su due principi di carattere generale:

  • di unicità: le persone destinatarie della normativa comunitaria sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro anche nel caso in cui svolgano un’attività in due o più Stati;
  • di territorialità della legislazione applicabile: il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato nel cui territorio svolge la sua attività lavorativa. Principio che si applica anche nel caso in cui i lavoratori abbiano la residenza in uno Stato diverso da quello di occupazione o quando l’impresa o il datore di lavoro, dai quali essi dipendono, abbiano la sede legale o la sede delle loro attività in uno Stato diverso da quello in cui i lavoratori sono occupati. Un’eccezione a tale principio è prevista in caso di distacco dei lavoratori (articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004).

L’Inps, infatti, sottolinea come sia prevista la simultanea applicazione della legislazione di due Stati stipulando uno specifico accordo tra le autorità competenti degli Stati interessati. Mentre nessuna norma comunitaria specifica è applicabile direttamente agli iscritti alla Gestione Separata.

Tuttavia, l’articolo 1 del Regolamento (CE) n. 883/2004 definisce come attività subordinata o autonoma anche le attività che sono ad esse assimilate in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono esercitate. In Italia sono assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori dipendenti i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto (circolare INPS n. 83/2010):

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MUIR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale (articolo 61, comma 2, decreto legislativo n. 276/2003);
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o Ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la Pubblica Amministrazione;
  • medico in formazione specialistica (cfr. la circolare n. 37/2007);
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono invece assimilati, dal punto di vista previdenziale, ai lavoratori autonomi i soggetti titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo (di cui alla legge n. 326/2003);
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna Cassa previdenziale obbligatoria.

Il lavoratore deve essere assoggettato alla legislazione italiana quando:

  • esercita in Italia un’attività subordinata, per la quale è assicurato (in Italia), e contemporaneamente esercita in uno o più Stati membri un’altra attività considerata autonoma in quello stato, (come, ad esempio, l’amministratore di società);
  • in Italia esercita sia un’attività subordinata sia un’attività autonoma e contemporaneamente esercita un’attività autonoma in uno o più Stati membri;
  • in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività autonoma e contemporaneamente esercita l’attività di amministratore in uno Stato membro;
  • in Italia esercita sia un’attività subordinata che un’attività professionale, per la quale è iscritto alla Gestione separata, e contemporaneamente esercita un’attività professionale in uno Stato membro;
  • esercita un’attività subordinata in Italia e contemporaneamente un’attività professionale in uno Stato membro;
  • è un lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge contemporaneamente attività di libero professionista iscritto alla Gestione separata in Italia;
  • è un lavoratore subordinato in uno Stato membro che svolge l’attività di amministratore in Italia.
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