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Decreto 24 marzo 2020: le principali misure
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Con il decreto del 24 marzo 2020, il Consiglio dei Ministri ha voluto riordinare le precedenti misure anti coronavirus adottate con i diversi decreti. Vediamo quali sono le principali

Nel decreto del 24 marzo 2020 sono regolamentati due importanti aspetti:

  • i rapporti tra l'attività del Governo e del Parlamento
  • I rapporti tra gli interventi dell'esecutivo e delle Regioni

Le principali misure riguardano

- Inasprimento delle sanzioni per chi viola le misure di contenimento che passano dai 400 ai 3 mila euro. Per i pubblici esercizi e le attività produttive si applica una sanzione amministrativa della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria si applica nella massima misura.

Per le persone in quarantena perché risultate positive al virus la violazione intenzionale del divieto di lasciare la propria dimora è punita con la reclusione da uno a 5 anni.

La tempistiche delle misure

Il decreto prevede che fino al termine dello stato di mergenza, fissato al 31 luglio 2020, sia possibile adottare una o piùmisure previste dal decreto stesso su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso per periodi non superiori a 30 giorni. Ma quali sono queste misure?

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
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