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Con la risposta n 377 del 18 settembre, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità  per le STP (società tra professionisti) di accedere al contributo a fondo perduto introdotto dal decreto rilancio.

L'Agenzia delle Entrate parte dal presupposto  che la normativa del decreto rilancio che istituisce il contributo a fondo perduto per l'emergenza covid esclude dal beneficio "i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 del 10 febbraio 1996, n. 103". Per questa ragione, secondo tanto, secondo il Fisco, ne consegue che “gli studi associati composti da tali soggetti, non acquisendo propria autonomia giuridica rispetto ai singoli soggetti, restano parimenti esclusi”.

Nella risposta, che riprende quanto già previsto dalla Circolare n 22/E/2020, l'Agenzia inoltre precisa che non sono previste sanzioni qualora si sia già usufruito del contributo e solo successivamente ai chiarimenti contenuti nella menzionata Circolare n 22/E/2020 si è venuti a conoscenza di non aver avuto un comportamento coerente con le precisazioni fornite. In tal caso sarà possibile restituire il beneficio senza incorrere in sanzioni.

 

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