La domanda potrà essere inoltrata fino al 9 dicembre
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Contributo a fondo perduto per le start up
Al via il contributo a fondo perduto per le start up pixabay

Contributo a fondo perduto per le startup al via. Dal 9 novembre e fino al 9 dicembre è possibile inviare le domande per i contributi a fondo perduto per start up giovani e innovative. L'Agenzia delle Entrate ha infatti pubblicato il provvedimento che contiene le regole per beneficiare dei contributi a favore dei contribuenti colpiti dall'emergenza covid.

Contributo a fondo perduto covid a chi spetta

 Come previsto dall’articolo 1-ter del decreto Sostegni, introdotto in sede di conversione, il contributo spetta ai titolari di reddito di impresa che hanno attivato la partita Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e la cui attività è iniziata nel corso del 2019, come risultante dal registro imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per accedere al beneficio non occorre che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto al 2019, come per il contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni; tuttavia occorre essere in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso articolo.

A chi non spetta

Non possono beneficiare del contributo i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata in vigore del citato decreto, mentre restano esclusi dall’agevolazione gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione.

Domanda contributi a fondo perduto

La domanda è predisposta in modalità elettronica esclusivamente mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Per l’invio, che può essere effettuato anche tramite intermediario, c’è tempo fino al 9 dicembre 2021. Il contributo è previsto nella misura massima di mille euro, il valore dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Inoltre, il richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere il valore totale del contributo come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato o, in alternativa, come credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24

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