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Sui versamenti Iva è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, che ha fornito i necessari chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 (Dl n. 193/2016). Con la risoluzione n. 73/E sono stati sciolti i dubbi degli operatori in merito ai soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30 giugno, alla rateazione del debito Iva in caso di versamento differito e alla compensazione con i crediti delle imposte dirette.

Il differimento

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che possono versare l’Iva oltre il 16 marzo anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.

Inoltre, è confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.

Salva anche l’opportunità di versare il saldo Iva annuale fino al 30 luglio: in questo caso, fino al 30 giugno, occorre maggiorare la somma dovuta dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo; su quest’ultimo importo, per il mese di luglio, bisogna calcolare gli ulteriori interessi dello 0,40%.

La rateizzazione

Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento può iniziare la rateizzazione a decorrere dal 30 giugno.

Il documento di prassi chiarisce, inoltre, che è sempre possibile compensare, anche in caso di rateazione, e che, come previsto in linea generale, l’incremento dello 0,40% deve essere applicato soltanto all’importo effettivamente da versare al netto della compensazione.

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