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Regime fiscale locazioni brevi, pronti i codici tributo per le ritenute d'acconto
GTRES

Pronto il codice tributo per il versamento delle ritenute d'acconto relative ai contratti di locazione brevi, da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare. A renderlo noto è stata l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n 88/e. Il nuovo regime fiscale sugli affitti di breve durata è entrato in vigore il 1º giugno del 2017.

codice tributo cedolare secca affitti

Secondo il nuovo regime fiscale introdotto dall'articolo 4 del Dl n50/2017 gli intermediari immobiliari, quando incassano i canoni o i corrispettivi relativi ai canoni di locazione, devono versare una ritenuta d'acconto del 21%. La ritenuta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata, viene operata a titolo di imposta, in presenza di opzione per la cedolare secca.

Nel caso in cui non sia esercitata l’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. Gli intermediari dovranno inoltre inviare agli interessati la certificazione unica annuale con gli importi pagati, seguendo le modalità indicate dall’articolo 4 del Dpr n. 322/98. I soggetti non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono agli obblighi previsti tramite quest’ultima. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, in qualità di responsabili d’imposta, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale.

modello f24 pagamento affitto

Secondo la risoluzione n. 88/E il codice tributo da utilizzare per il versamento della ritenuta è il “1919” da indicare nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Se la ritenuta è versata dal rappresentate fiscale, nella sezione “Contribuente” del modello F24 nel campo “codice fiscale” va indicato quello del soggetto rappresentato, intestatario della delega; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del rappresentante, intestatario del conto di addebito, unitamente all’indicazione nel campo “codice identificativo” del codice “72”.

eccedenza versamento ritenute 

Per recuperare in compensazione, mediante il modello F24, le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai successivi pagamenti di competenza del medesimo anno, dovrà essere utilizzato il codice tributo “1628” .Dovrà invece essere utilizzato il codice tributo “6782” per recuperare in compensazione le eventuali eccedenze di versamento delle ritenute dai pagamenti di competenza dell’anno successivo

 

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