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Dichiarazione di successione telematica, i chiarimenti delle Entrate sul nuovo modello
GTRES

E’ ora possibile inviare il nuovo modello per la dichiarazione di successione telematica, che potrà essere utilizzato per le successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006. Il modello, che vale anche come domanda di volture catastali senza necessità di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia, sostituisce quello approvato lo scorso giugno.

Come spiegato dall’Agenzia delle Entrate, grazie al nuovo format, sarà possibile ottenere l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica che consentirà di verificare online l’originalità del documento.

Con la nuova versione del modello, sarà sufficiente pagare l’imposta di bollo e i tributi speciali per richiedere il rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione. L’attestazione, in formato Pdf, è munita di un apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un codice di verifica del documento (cvd), che consentiranno di verificarne l’originalità direttamente sul sito delle Entrate.

In questo modo, non sarà più necessario recarsi presso gli uffici dell’Agenzia per richiedere una copia conforme alla dichiarazione di successione presentata telematicamente.

Il modello con le relative istruzioni è disponibile sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione dedicata alla dichiarazione di successione, dove trovano spazio anche le “Risposte alle domande più frequenti” dei cittadini.

Il nuovo modello, approvato a dicembre 2017, può essere utilizzato per le successioni aperte dal 3 ottobre 2006. Per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alla novità della successione telematica, fino al 31 dicembre 2018 sarà comunque possibile utilizzare, in alternativa, il vecchio modello in formato cartaceo (Modello 4), presentandolo presso l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia.

La dichiarazione di successione cartacea resta, invece, l’unica via per le successioni che si sono aperte prima del 3 ottobre 2006 e per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di un modello a suo tempo presentato in formato cartaceo.

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