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Con la sentenza n. 470/9/18 dello scorso 8 marzo, la Ctr della Toscana ha stabilito che un ritardo di 24 ore nel pagamento delle tasse non può avere intento elusivo e quindi il contribuente non deve essere punito. Secondo quanto asserito, il ritardo di un solo giorno nel pagamento del tributo è sintomatico di assenza di intenzionalità e pertanto non può essere sanzionato.

I giudici hanno evidenziato che un tale minimo ritardo non può inferirsi a una volontà elusiva, essendo determinata unicamente da mera occasionalità. Di conseguenza, appare illogico che sia sanzionata una circostanza non sorretta dall’elemento psicologico doloso e rientrante in una mera colpa lievissima, a cui il contribuente ha posto rimedio nel più breve tempo possibile, senza concreto danno erariale.

Il caso riguarda un ricorso proposto davanti alla Ctp. Il ricorso è stato rigettato rilevando l’incontestato ritardo nel versamento. Il contribuente ha quindi proposto appello, ribadendo la sua buona fede e l’irrilevanza del ritardo.

La Ctr ha ritenuto l’appello fondato, evidenziando che il sistema tributario tiene ormai in conto il ravvedimento del contribuente, come testimoniato dalle norme che consentono di ritenere irrilevante il lieve inadempimento. In presenza di errori o ritardi di “lieve” entità, l’errore scusabile è riconosciuto anche dalla stessa Agenzia, per esempio, in caso di tardivo o carente versamento della prima rata, o di quelle successive.

Tanto si desume dalla Circ. 2 agosto 2013, n. 27, in cui si valorizza l’istituto dell’errore scusabile in sede di acquiescenza all’avviso di accertamento e dalla circ. 19 marzo 2012, n. 9, in cui si legge: “Qualora le somme versate siano lievemente inferiori a quelle dovute per un errore del contribuente che, anche oltre il termine di legge, abbia successivamente sanato l’errore, l’Ufficio valuta l’opportunità di ritenere valido il pagamento. Le stesse valutazioni possono essere effettuate nel caso di lieve ritardo nel versamento da parte del contribuente o di altre minime irregolarità”.

Da non dimenticare poi quanto disposto dal dlgs n. 159/2015 e dall’art. 15-ter del dpr n. 602/73, secondo cui, in caso di “lieve inadempimento” e, specificatamente, in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a 7 giorni, il contribuente può evitare la decadenza della rateazione adottata e delle sanzioni ridotte al 10%.

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