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Lo scorso 15 maggio è scaduto il termine per presentare istanza al fine di aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017. Adesso, entro il 30 giugno 2018, verrà inviata la “Comunicazione delle somme dovute”, gli importi da pagare e i bollettini di pagamento in base al piano di rate indicato dal contribuente nel modello di adesione.

Sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha spiegato: “Chiuso il termine per l’adesione alla Definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo quanto previsto dalla legge (Decreto legge n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017), analizzerà le istanze ricevute e fornirà la risposta ai contribuenti con l’esito di accoglimento e eventuale rigetto dell’adesione”.

E ancora: “La legge prevede che Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi l’ammontare complessivo delle somme dovute. Infatti a coloro che hanno presentato la domanda di adesione Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una Comunicazione entro il 30 giugno 2018”.

Se la domanda viene accolta, la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. Se la domanda non viene accolta, la Comunicazione conterrà le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono “rottamabile” il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.

Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.

Per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Per coloro, invece, che avevano una rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 e non sono in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 (comprese le istanze dei “respinti” della precedente definizione agevolata dl n. 193/2016), l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.

Condizione necessaria per poter accedere al beneficio della “rottamazione” è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta. In seguito, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.

Se la domanda viene accolta, la Comunicazione conterrà l’importo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. Se la domanda non viene accolta, la Comunicazione conterrà: le specifiche motivazioni per le quali la domanda non è stata accolta, ossia il mancato pagamento, entro il 31 luglio 2018 degli importi richiesti con la comunicazione del 30 giugno 2018.

Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate: l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018; il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

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