Sul fronte della fatturazione elettronica non vanno dimenticate le date del 1° luglio 2018 e del 1° gennaio 2019. Prima per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e poi per tutte le operazioni, scatterà infatti l'obbligo anche tra privati e, di conseguenza, gli operatori economici (imprese, enti o professionisti) dovranno adeguare non solo i sistemi informatici, ma anche i principali processi collegati alla realizzazione di ogni transazione commerciale.
La legge finanziaria del 2008 (legge 244/2007) per la prima volta ha configurato un obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della pubblica amministrazione, il recepimento della direttiva 2010/45/Ue ha poi fornito la definizione europea di fattura elettronica.
Come sottolineato dal Sole 24 Ore, per i privati gli ultimi provvedimenti approvati sono stati la legge di Bilancio del 2018 (legge 205/2017), il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 89757 del 30 aprile 2018 con allegate le specifiche tecniche di adeguamento e la circolare 8/E dello stesso 30 aprile, con cui è stata fornita una prima interpretazione per chiarire alcuni aspetti relativi al primo appuntamento del 1° luglio, che riguarderà l’intera filiera dei carburanti.
Quando si parla di fattura elettronica obbligatoria si intende che la fattura deve essere predisposta in un formato Xml predefinito, ovvero in uno dei formati europei approvati dal Comitato europeo di normalizzazione. In attuazione della direttiva 2014/55/Ue entro il 18 aprile 2019 avremo un unico formato europeo di fattura elettronica che dovrà essere accettato per la partecipazione a tutti i bandi pubblici dell’Ue. Il file così strutturato dovrà essere trasmesso e ricevuto utilizzando il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate (Sdi). La fattura dovrà essere gestita in elettronico e, in base alle regole imposte dall’articolo 39 del Dpr 633/72, dovrà essere conservata elettronicamente. Con la legge di Bilancio del 2018, il legislatore ha sottolineato che una fattura emessa e trasmessa con modalità differenti fa sì che la fattura si consideri non emessa, con tutte le conseguenze sanzionatorie e operative che possono derivare.
Per trasmettere e ricevere la fattura elettronica è necessario in primo luogo aprire o scegliere un canale con lo Sdi: la trasmissione può avvenire o con posta elettronica certificata (Pec) o con i sistemi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate ovvero, in modo più integrato con sistemi di cooperazione applicativa o con sistemi di trasmissione dati tra terminale remoti basato su protocollo Ftp. La scelta del canale non riguarda solo l’emittente della fattura, ma anche il soggetto ricevente che dovrà comunicare al proprio fornitore l’indirizzo telematico dove vuole ricevere la fattura. Nei rapporti con la Pa questo indirizzo è rappresentato dall’Ipa (indirizzo delle pubbliche amministrazioni), nei rapporti tra privati questo indirizzo è costituito dalla Pec, ovvero da un codice identificativo SdI a 7 caratteri.
Una volta scelto il canale è necessario verificare, sulla base delle specifiche tecniche, il formato strutturato della fattura. Quando viene trasmessa al Sdi la fattura viene automaticamente controllata e se non è corretta viene scartata dal sistema. In questo caso la fattura si intende non emessa e il sistema invia un’apposita notifica di errore all’emittente. Nel caso in cui la fattura sia corretta la fattura viene inviata direttamente al cliente e viene data una comunicazione al cedente/prestatore che la fattura è stata inviata e ricevuta.
In merito a quale si considera ai fini Iva e, in particolare, ai fini della esigibilità dell’imposta e della detraibilità dell’imposta la data di emissione e di ricezione del documento, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prevede che la data di emissione coincida sempre con la data fattura inserita nella fattura, mentre la data di ricezione coincida con la data di consegna del file al cliente.
Al videoforum dell’Esperto risponde, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti potranno continuare a portare in conservazione il Pdf della fattura e non saranno obbligati a conservare l’Xml, questo a condizione chiaramente che il contenuto dei documenti sia identico.
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