Con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che, per quanto riguarda il Modello 730/2019, in caso di cessazione del rapporto di delega, l’intermediario potrà comunicarlo a mezzo Pec e il sostituto d’imposta dovrà indicare il nuovo indirizzo telematico per le operazioni di conguaglio fiscale.
Nel dettaglio, nel caso di cessazione del rapporto di delega con l’intermediario, il sostituto d’imposta comunica il nuovo indirizzo telematico per le operazioni di conguaglio fiscale con il modello Cso. In caso contrario, è stata prevista un’apposita procedura che interessa gli intermediari: il professionista cessato dall’incarico potrà comunicare l’avvenuta risoluzione del rapporto di delega a mezzo Pec all’Agenzia delle Entrate che, a sua volta, contatterà il sostituto d’imposta per sollecitare la presentazione della comunicazione di variazione.
Qualora il sostituto d’imposta non dia comunicazione del nuovo indirizzo telematico, si interrompe la procedura di assistenza fiscale nei confronti del contribuente, in quanto l’Agenzia provvede alla cancellazione dell’indirizzo telematico degli intermediari che hanno trasmesso la comunicazione di cessazione del rapporto e per i quali il sostituto d’imposta, nonostante la comunicazione prevista dalla circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, non abbia provveduto a detta modifica. Di conseguenza, in sede di trasmissione delle Cu, il sostituto dovrà compilare il quadro Ct per comunicare il nuovo indirizzo telematico.
La comunicazione dell’indirizzo telematico può essere effettuata con:
la Certificazione Unica (Cu), mediante la presentazione del quadro Ct da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta;
il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (Cso) per le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per la prima comunicazione quando non si è nei termini per trasmettere la Certificazione Unica (Cu) (detto modello deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta quando intendono sostituire l’intermediario con un altro intermediario ovvero con il sostituto stesso o viceversa).
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