Niente divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali in presenza di rottamazione delle cartelle. E’ quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con istanza di interpello 913-844/2018.
Con l’istanza di interpello 913-844/2018 di fatto viene dato il via libera alla possibilità di compensare orizzontalmente crediti fiscali a tutti i contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo di importo superiore di 1.500 euro oggetto di rottamazione “in bonis”.
Ma vediamo la vicenda. Tutto prende avvio in conseguenza dell’art. 31, comma 1 del dl 78/2010 che ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2011 il divieto di effettuare compensazioni dei crediti relativi alle imposte erariali (ai sensi dell'art. 17, comma 1 del dlgs 241/97), in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in caso di rottamazione ex art. 3, dl 118/2018 non opera il divieto di compensazione considerato che “la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dell’attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese”. L’art. 3 del dl sottolinea infatti che anche solo la presentazione dell’istanza di definizione agevolata ha un forte potere inibente nei confronti delle attività di recupero del riscossore (e a tutela dei contribuenti) ovvero:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli art. 28-ter e 48-bis del dpr 29 settembre 1973, n. 602;
f-bis) si applica la disposizione di cui all’art. 54 del dl 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 96/2017, ai fini del rilascio del Durc.
In complemento al comma 10, il comma 13 lettera b prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Quindi, solo ed esclusivamente in caso di rottamazione saltata, ovvero di mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, risultando la definizione agevolata priva di effetti potrà riprendere la riscossione e contestualmente riattivarsi il divieto di compensazione.
Ma attenzione: in caso di definizione agevolata inefficace, anche le compensazioni precedenti effettuate nel corso della rottamazione saranno considerate operate in violazione del divieto e saranno sanzionate con pagamento del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo.
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