La scissione di una società immobiliare è possibile, in quanto dall’operazione non deriva alcun vantaggio tributario indebito.
L’operazione di scissione parziale non proporzionale di una società, realizzata esclusivamente per consentire ai soci di proseguire separatamente l’attività di locazione e gestione immobiliare, è legittima in quanto non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito. Ad affermarlo l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 106.
La risposta è arrivata in seguito alla richiesta di parere di liceità formulata da una società che svolge attività di acquisto, vendita, permuta di beni immobili, costruzione di case di civile abitazione e gestione di immobili di proprietà e, in tale contesto, vuole assegnare una parte del patrimonio sociale a due società di nuova costruzione. Con l’operazione straordinaria, ferma restando l’attuale distribuzione dei diritti di usufrutto sulle medesime quote, la totalità delle quote di partecipazione al capitale sociale di ciascuna società beneficiaria verrebbero assegnate a due degli attuali quattro soci della società scissa.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in linea di principio, l’operazione di scissione è fiscalmente neutrale, ai sensi dell’articolo 173 del Tuir, e il passaggio del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie – che non usufruiscono di un sistema di tassazione agevolato – non determina la fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario d’impresa.
In particolare, i plusvalori relativi ai componenti patrimoniali attribuiti alle società beneficiarie, mantenuti provvisoriamente latenti dall’operazione descritta, concorreranno alla formazione del reddito secondo le ordinarie regole impositive vigenti al momento in cui i beni medesimi fuoriusciranno dal regime dei beni relativi all’impresa.
L’operazione di scissione societaria prospettata, dunque, non comporta il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito, non ravvisandosi alcun contrasto con la ratio di disposizioni fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.
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