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Donazione denaro genitori figli e accertamento presuntivo
Donazione denaro genitori figli: a chi spetta l'onere della prova GTRES

Con l’ordinanza numero 10545 del 15 aprile 2019, la Cassazione è intervenuta in merito alla questione della donazione di denaro da parte dei genitori ai figli. Vediamo quanto stabilito in merito al caso di accertamento presuntivo.

Nel dettaglio, con l’ordinanza numero 10545 del 15 aprile 2019, la Cassazione ha stabilito che, in caso di accertamento presuntivo, per superare la pretesa erariale non è sufficiente che il contribuente fornisca una prova generica, dichiarando ad esempio di aver ricevuto una cospicua donazione da parte dei genitori, essendo invece necessario dimostrare che proprio detti ulteriori redditi hanno coperto, o avrebbero potuto ragionevolmente coprire, le spese contestate.

Tutto ha avuto origine in seguito al ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate attraverso il cosiddetto redditometro. Il contribuente si era limitato a dichiarare che le spese poste a base dell’accertamento erano state finanziate grazie a una cospicua somma di denaro ricevuta in donazione dai propri genitori. Ma, secondo l’Ufficio, la prova offerta dal contribuente non era sufficiente a superare la presunzione di maggior reddito.

I giudici della Ctr hanno asserito che l’Agenzia delle Entrate non era stata in grado di fornire convincenti chiarimenti a sostegno della legittimità del proprio operato, non avendo fornito risposta a quanto dedotto dal contribuente per giustificare il maggior reddito contestatogli e non era stata in grado di replicare alle sue giustificazioni ed eccezioni.

Così l’ufficio finanziario ha impugnato dinanzi alla Cassazione la decisione d’appello. Secondo l’ufficio finanziario era stato violato l’art. 38, commi 4 e ss. del DPR n. 600/1973 in merito al corretto assoggettamento all’onere della prova posto in relazione all’accertamento da redditometro. Per l’amministrazione finanziaria, i giudici della Ctr hanno erroneamente imposto all’ufficio l’onere di fornire la prova contraria, quando invece è onere di quest’ultimo dimostrare il possesso di altre disponibilità impiegate per giustificare la capacità di spesa accertata e per comprovare che proprio con quei redditi sono state effettuate le spese.

I Supremi giudici hanno ritenuto fondate le motivazioni dell’ufficio sulla base di un principio oramai consolidato con cui la Corte ha chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente in caso di redditometro. Con riferimento alla prova contraria necessaria per superare la pretesa del Fisco, “non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere”.

Nel caso specifico, la Ctr non ha in alcun modo verificato se il contribuente avesse dimostrato l’utilizzo delle somme ricevute in donazione essendosi, al contrario, limitata ad affermare che l’ufficio non aveva fornito chiarimenti rispetto alle difese del contribuente.

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1 Commenti:

crisitan
23 Aprile 2019, 17:24

Ottimo articolo

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