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I chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate
I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate GTRES

Con la risposta all’interpello numero 195 del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime forfettario.

In base a quanto sottolineato, non è possibile l’accesso alla tassazione agevolata prevista dal regime forfettario, se si è già consapevoli del superamento del limite di 65.000 euro entro l’anno. I contribuenti che intendono applicare la tassazione agevolata hanno l’obbligo di comunicare che presumono di rispettare i requisiti stabiliti dalla legge.

Nel dettaglio, nella risposta all’interpello numero 195 del 17 giugno 2019 è stato innanzitutto precisato che il regime forfettario, come ricordato nella circolare del 10 aprile 2019, n. 9/E “rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso del requisito stabilito dal comma 54 e non incorrano in una delle cause ostative previste dal successivo comma 57 della legge n. 190 del 2014”.

Ed è stato precisato anche che il comma 56 dello stesso articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede anche che: “Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime forfetario comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di presumere la sussistenza del requisito di cui al comma 54 del presente articolo”.

Tale disposizione normativa, come chiarito al paragrafo 2.4.2. della circolare del 4 aprile 2016, n. 10/E prevede che: “I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime in esame, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare ai sensi dell’articolo 35 del D.P.R. 633 del 1972 (modello AA9/12)”. E’ richiesto, quindi, che il soggetto esercente una nuova professione dichiari esplicitamente di presumere il non raggiungimento della soglia di euro 65.000 in relazione al primo periodo d’imposta in cui troverebbe applicazione il summenzionato regime forfetario.

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