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L’obbligo in caso di movimentazione di contante di importo pari o superiori a 10.000 euro mensili
L’obbligo ricorre in caso di movimentazione di contante di importo pari o superiori a 10.000 euro mensili GTRES

Dal prossimo mese di settembre gli intermediari finanziari dovranno inviare alla Banca d’Italia i dati relativi alle movimentazioni in contante di importi pari o superiori a 10.000 euro mensili, realizzati in modalità unica o attraverso più operazioni di importo superiore a 1.000 euro.

Tali dati arricchiranno il nuovo patrimonio informativo che l’Uif (Unità di informazione finanziaria) potrà utilizzare per le analisi delle segnalazioni di operazioni sospette e per approfondire i fenomeni a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

I soggetti interessati alla trasmissione sono le banche, le Poste Italiane, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica. L’obbligo ricorre in caso di movimentazione di denaro contante di importi pari o superiori a 10.000 euro mensili, realizzata in modalità unica o attraverso più operazioni di importo superiore a 1.000 euro.

L’invio dovrà avvenire in modalità telematica, attraverso il portale Infostat-Uif e previa registrazione al sistema di segnalazione, con modalità differenti a seconda che il segnalante sia o meno abilitato alle segnalazioni Sara (Segnalazioni antiriciclaggio aggregate).

Le comunicazioni dovranno contenere i dati identificativi del segnalante e gli elementi informativi sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti. In particolare, dovranno contenere: la data, l’importo e la causale dell’operazione; la filiale o il punto operativo in cui è stata disposta; il numero del rapporto continuativo movimentato; i dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo.

L’obbligo di trasmissione delle comunicazioni decorre da aprile 2019, ma trattandosi di primo invio è stato stabilito che dal 1° settembre 2019, e non oltre il 15 dello stesso mese, i soggetti obbligati dovranno inviare quattro separate comunicazioni relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019. Successivamente, l’invio delle comunicazioni oggettive dovrà essere effettuato tra il primo e il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento della segnalazione.

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