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Regime forfettario, quando sono ammesse le note di credito?
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L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri di ammissibilità delle note di credito per operazioni fatturate da contribuenti in regime forfettario. Vediamo di cosa si tratta.

La precisazione è arrivata con la risposta all’interpello n. 227/2019, in tema di note di credito emesse in relazione a operazioni fatturate da contribuenti in regime forfetario che, come previsto dalla normativa vigente, non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni.

Innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la fattispecie dell’accordo transattivo rientra nella categoria degli eventi “simili” di cui al comma 2 dell’articolo 26 del DPR n. 633 del 1972, sempre che la nota di variazione in diminuzione venga emessa entro un anno dal momento della effettuazione dell’operazione originaria.

Si tratta del contratto con cui le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già in essere o prevengono una lite che potrebbe insorgere. Nel caso esaminato dell’Amministrazione finanziaria, l’accordo transattivo tra contribuente e il CTU aveva determinato una riduzione dell’importo della somma dovuta per la prestazione di servizi del CTU e, di conseguenza, una riduzione dell’ammontare imponibile esposto in fattura dal medesimo CTU.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’accordo transattivo consente l’emissione della nota di variazione in diminuzione anche nella particolare ipotesi in cui la fattura originaria è stata emessa in regime forfetario, ai sensi del comma 59 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

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