La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41124 dello scorso 8 ottobre, ha ribadito che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture false, ovvero emesse per operazioni inesistenti, può concorrere assieme all’emittente per il reato previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 74/2000.
Come sottolineato da Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, la sentenza del Tribunale di Roma ha stabilito che non si dovesse procedere per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili, in relazione al reato previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 74/2000, a carico di un amministratore delegato della società destinataria di fatture false, il quale aveva concorso nell’emissione delle stesse.
“Proprio dopo tale sentenza in secondo grado, il rappresentante legale della società proponeva ricorso in Cassazione per quattro motivi di diritto, di cui, solo il primo, appare di interesse ai nostri fini”, commentano sempre gli esperti di Fisco Oggi.
Secondo il ricorrente, nel caso specifico, l’accusa di concorso nella emissione di fatture per operazioni inesistenti, si sarebbe tradotto in violazione del disposto dell’articolo 9 del Dlgs n. 74/2000, stante la veste del ricorrente stesso di legale rappresentante della società destinataria delle fatture in questione.
“Ma la Corte suprema evidenzia che la ratio dell’articolo 9 del Dlgs n. 74/2000 riposa nell’esigenza di evitare che la sola circostanza di utilizzazione, da parte del destinatario, delle fatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nell’emissione delle stesse così come, all’inverso, il solo fatto dell’emissione delle medesime possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che le abbia indicate in dichiarazione”, specificano da Fisco Oggi.
Sostanzialmente, la norma evita che si produca sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, considerando che l’emissione della fattura trova la sua naturale conseguenza nella utilizzazione mentre l’utilizzazione trova il suo naturale antecedente nell’emissione.
Ciò significa che, nel caso l’emissione integrasse anche il concorso nella utilizzazione così come l’utilizzazione integrasse anche il concorso nella emissione, il risultato sarebbe quello di una sostanziale violazione del divieto di bis in idem, che la norma ha dunque inteso scongiurare.
Per questo, secondo la Cassazione, è ovvio ritenere che tale violazione non si manifesti quando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione, circostanza questa riconosciuta e dedotta dalla stessa parte ricorrente, che del resto non era stata imputata per il reato previsto dall’articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Di contro, sarebbe priva di fondamento “una situazione di irrilevanza penale nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti riconducibili alla previsione concorsuale, in relazione all’emissione della documentazione fittizia, per il solo fatto di non avere utilizzato poi quella stessa documentazione”.
per commentare devi effettuare il login con il tuo account