L’invio della fattura elettronica deve avvenire nei tempi corretti per non incorrere nelle sanzioni amministrative il cui importo varia a seconda della gravità della violazione e delle conseguenze sul calcolo dell’Iva. L’emissione tardiva della fattura comporta una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, partendo da un minimo di 500 euro, oppure da 250 a 2.000 euro se la violazione non incide sulla liquidazione dell’Iva.
È possibile ridurre l’importo da pagare mediante il ravvedimento operoso, versando una somma inferiore rispetto alla sanzione piena. Più si paga in fretta e meno si spende per la tardiva emissione della fattura elettronica.
Calcolo sanzione per tardiva emissione fattura elettronica
Dopo aver effettuato l’operazione, il contribuente partita Iva ha 12 giorni di tempo a disposizione per inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI) dell’Agenzia delle Entrate per evitare le sanzioni.
Solo nel caso in cui si tratti di fattura differita, riferita a una generalità di operazioni verso uno stesso cliente o fornitore, la scadenza è quella del giorno 15 del mese successivo a quello nel quale le operazioni si effettuano.
L’emissione della fattura elettronica dopo questi termini comporta le sanzioni previste nell’articolo 6 del decreto legislativo numero 471 del 1997. Dal 1° settembre 2024, peraltro, si applicano le sanzioni e le novità in ambito di ravvedimento previste dalla riforma fiscale che hanno modificato il regime del decreto 471/1997.
Quali sono le sanzioni per la fatturazione elettronica tardiva
Il contribuente tenuto all’invio della fattura elettronica che non adempie entro i 12 giorni successivi all’operazione (o entro il giorno 15 del mese successivo nel caso di fattura differita), deva far riferimento alle regole elencate di seguito e applicate ai ritardi dal 1° settembre 2024:
- per le fatture non inviate o inviate in ritardo o con errori, la sanzione è del 70% dell’imposta Iva inerente l’operazione, partendo da un importo minimo di 300 euro;
- nel caso in cui l’omissione o l’errore non incidono sulla liquidazione dell’Iva, la sanzione da applicare è di importo fisso da 250 a 2.000 euro;
- se si tratta di operazione esente, non imponibile o non soggetta all’Iva, la sanzione è pari al 5% dei corrispettivi non fatturati, partendo da un minimo di 300 euro;
- nel caso precedente, se la violazione non comporta delle variazioni sulla determinazione del reddito, la sanzione si applica nella misura fissa, da 250 a 2.000 euro;
- se la violazione di tardivo invio della fattura elettronica è solo di tipo formale, senza incidere nel calcolo dell’Iva o del reddito, la disciplina non prevede l’applicazione di sanzioni.
Casi particolari di sanzioni per tardivo invio della fattura elettronica
Alcuni casi specifici si applicano per la tardiva emissione della fattura elettronica. Per esempio, sulle operazioni di split payment da parte dell’ente pubblico, la sanzione da applicare parte dal 30%.
Analogamente, se la tardiva emissione della fattura elettronica riguarda operazioni di inversione contabile o reverse charge, la sanzione da applicare è pari al 5% dei corrispettivi non documentati, partendo da un minimo di 300 euro.
Come sanare l'invio tardivo delle fatture elettroniche
Nel momento in cui il professionista, la partita Iva o il lavoratore autonomo in regime forfettario dovessero accorgersi del ritardo nell’invio della fattura elettronica (o degli errori o, addirittura, dell’omissione del documento stesso), possono mettere in pratica una serie di accorgimenti per pagare meno sanzioni possibili.
La regola fondamentale, in casi di questo tipo, è quella di pagare tempestivamente, fruendo delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso.
Quali sono le sanzioni ridotte del ravvedimento operoso
Nel caso di fattura emessa in ritardo da parte del professionista, grazie all’istituto del ravvedimento operoso, si può pagare una sanzione che si riduce a:
- 1/10 del minimo previsto se si paga entro 30 giorni dall'invio tardivo della fattura elettronica. L’importo, quindi, scende a 25 euro;
- 1/9 del minimo previsto dalla sanzione in caso di tardiva emissione di fattura elettronica se si paga non oltre i 90 giorni dalla data di omissione o dall’errore. L’importo è quindi pari a 27,78 euro;
- 1/8 della sanzione se si paga entro la presentazione della dichiarazione Iva inerente l’anno successivo a quello nel quale sia stata commessa la violazione. L’importo è quindi di 31,25 euro;
- 1/7 entro la scadenza di presentazione della dichiarazione Iva riguardante l’anno successivo a quello della violazione, per un importo ridotto a 35,71 euro;
- 1/6 della sanzione se la regolarizzazione avviene dopo la scadenza per presentare la dichiarazione Iva inerente l’anno successivo a quello nel quale sia stata commessa violazione, quindi entro il 28 febbraio di due anni dopo la violazione. L’importo da pagare si riduce a 41,66 euro.
Forfettario: ravvedimento per tardiva emissione di fattura elettronica
In particolare, come si può verificare dalla riduzione di quanto si spende, il calcolo della sanzione per l’invio tardivo della fattura elettronica entro 30 giorni comporta di dover rimediare pagando 25 euro.
Il pagamento della sanzione per l’emissione tardiva della fattura elettronica può avvenire mediante l’utilizzo del modello F24, immettendo il codice tributo 8911 e l’anno di riferimento dell’infrazione.
Il pagamento dell’F24 può avvenire direttamente dalla propria home banking. Si può procedere anche sul portale dell’Agenzia delle Entrate, autenticandosi con Spid, CIE o CNS e cercando “Pagamenti F24” tra i servizi.
Sanzione tardiva emissione fattura elettronica: che cos’è il cumulo giuridico
Il contribuente può decidere di pagare subito per sanare la violazione dell’invio tardivo o dell’omissione della fattura oppure attendere l’atto di irrogazione dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi in questo modo dell’istituto del cumulo giuridico.
Nel caso in cui, per esempio, il ritardo comporti una sanzione minima di 250 euro, il cumulo giuridico previsto dal comma 3, dell’ex articolo 16, del decreto legislativo 471 del 1997 comporta un aumento dal 25% al 200%, partendo da un minimo di 62,50 a 500 euro.
Pertanto, considerando la sanzione minima di 250 euro, l’importo varia da 312,50 euro (+25%) a un massimo di 750 euro (applicando il 200% di aumento).
Dopo aver ricevuto l’accertamento, il contribuente può pagare di meno evitando di impugnare la sanzione. In questo caso, l’importo si riduce di un terzo rispetto a quanto dovuto.
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