L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per il bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti. In base alla norma il datore di lavoro può utilizzare in compensazione nel modello F24 il credito maturato. In questo modo l'aumento in busta paga per i dipendenti a partire dal 1º luglio non si tradurrà in una spesa ulteriore per i datori di lavoro.
La risoluzione delle Entrate istituisce dunque i codici tributo che i sostituti d’imposta (i datori di lavoro), utilizzano per compensare il credito, attraverso il modello F24 (oppure F24 EP per gli enti pubblici). Eccoli:
- 1701 denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.
- 170E denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo.
I modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Trattandosi di una compensazione, non è invece necessaria la dichiarazione da cui emerge il credito.
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