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Con il provvedimento del 4 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha definito le disposizioni in materia di accesso documentale, civico e generalizzato ai documenti amministrativi.

Il documento dell'Agenzia delle Entrate disciplina i criteri e le modalità per l'esercizio, presso l'Agenzia, dei seguenti diritti

  • Accesso documentale
  • Accesso civico semplice
  • Accesso civico generalizzato

L'accesso documentale è l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241 del 1990, ossia il diritto, riconosciuto agli interessati, di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi detenuti dall'Agenzia.

L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Agenzia delle Entrate abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del predetto decreto legislativo.

L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Agenzia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

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