Torna d’attualità la questione che riguarda la tassazione sugli affitti di locali commerciali. Vediamo cosa prevede la legge per la tassazione nel caso in cui i canoni di locazione pattuiti non vengano pagati.
La sentenza 5496/6/19 del Ctr del Lazio ha confermato che, fin quando non venga risolto il contratto, il reddito derivante dalla locazione di un immobile a uso non abitativo deve essere assoggettato a tassazione, anche se i relativi canoni non sono stati percepiti per morosità del conduttore.
Entrando nel dettaglio, dal testo normativo si evince che è prevista una deroga alla regola generale per la tassazione del reddito da locazione, anche in assenza di versamento del canone, solo per gli affitti di immobili a uso abitativo.
Il locatore dell'immobile a uso abitativo, infatti, può smettere di dichiarare e tassare i canoni di affitto a partire della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Può, inoltre, recuperare come credito d'imposta le tasse già versate sui canoni dichiarati in precedenza, ma non percepiti.
Al contrario, se l'immobile è a uso non abitativo, i canoni vanno dichiarati anche nel caso in cui non siano stati percepiti. Anche le imposte assolte non possono essere recuperate (come da circolare 150/E/99, paragrafo 1.1).
2 Commenti:
Non è chiarissimo, come di solito sono i vostri articoli.
Grazie buon lavoro
La chiamano democrazia ma è una buffonata...
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