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Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi, il nuovo modello per la cessione
GTRES

Novità sul fronte del credito d'imposta dei canoni di locazione di botteghe e negozi. E' stato approvato il nuovo modello, con le istruzioni, per comunicare la cessione. La comunicazione può essere inviata anche da parte degli intermediari, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento firmato il 14 dicembre dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, sono state integrate le modalità di comunicazione della cessione del credito d'imposta dei canoni di locazione di botteghe e negozi stabilite con il provvedimento direttoriale del 1° luglio 2020. Il nuovo modello di comunicazione approvato può essere utilizzato in sostituzione del modello precedente.

L'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il provvedimento del  1° luglio 2020 aveva definito anche le modalità di comunicazione dei crediti d'imposta per botteghe e negozi, previsto dall'articolo 65 del Cura Italia, e i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda, secondo l'articolo 28 del decreto Rilancio, "prevedendo che la comunicazione dell'avvenuta cessione dei crediti d'imposta fosse inviata dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, direttamente dai cedenti che hanno maturato i crediti utilizzando esclusivamente un'apposita funzionalità disponibile nell'area autenticata del sito dell'Agenzia, a pena di inammissibilità. Nello stesso provvedimento veniva demandata ad un successivo atto direttoriale la possibilità di provvedere all'invio avvalendosi di un intermediario".

Il tax credit è stato esteso dal decreto Agosto ai canoni di locazione del mese di giugno 2020 (per le strutture turistico-alberghiere con attività solo stagionale, ai canoni del mese di luglio 2020) e per le imprese turistico-ricettive fino al 31 dicembre 2020; dal decreto Ristori ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per determinate imprese; dal decreto Ristori-bis ai canoni di locazione dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, per determinate imprese e per quelle che svolgono le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle zone rosse.
 

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