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Condomini, cosa può e non può fare l'amministratore

Il condomino può chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale; mentre non deve fornire prove documentali delle informazioni rese all'amministratore per la tenuta del "registro di anagrafe condominiale". A renderlo noto il garante privacy, rispondendo a confedilizia e singoli cittadini sulle novità introdotte dalla legge n. 220 del 2012, che ha modificato la disciplina del condominio

In base alla disciplina sulla privacy, come sottolineato dall'autorità, l'amministratore può trattare solo informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità da perseguire. Di conseguenza, può acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio - siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari - chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Può chiedere, inoltre, i dati catastali: la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune

L'amministratore non può invece chiedere, perché risulterebbe eccedente, copia della documentazione: come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. E per quel che riguarda le informazioni relative alle "condizioni di sicurezza", con l'entrata in vigore del "decreto destinazione Italia", i condòmini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, perché i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio

A proposito del "conto condominiale", l'autorità ha sottolineato il fatto che esso deve essere aperto e utilizzato dall'amministratore, e che ciascun condomino ha il diritto di accedere alla relativa documentazione. Il garante ha chiarito che, sebbene il conto sia intestato al condominio, i singoli condòmini sono ora titolari di una posizione giuridica che consente loro di verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, tramite l'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali

Un principio che riconosce il diritto di ottenere "copia di atti o documenti bancari" senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi

 

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